Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Indicazione geografica
tipica «Colli Cimini», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma
aventi base ampelografica  conforme  alle  disposizioni  dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione
dei medesimi allo  schedario  viticolo  ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.