Art. 4 1.Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione geografica tipica dei vini «Colli Cimini» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari