Art. 4 
 
  1.Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque  distribuisce
per il consumo vini con la Indicazione  geografica  tipica  dei  vini
«Colli Cimini» e' tenuto, a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 aprile 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari