Art. 3 
 
  1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle  attivita'
solutorie inerenti all'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3303  18  luglio  2003  e  successive  modificazioni,  le
economie accertate dal Commissario delegato di cui all'art. 6,  comma
3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3873
del 28 aprile 2010, rivenienti dagli interventi di cui  all'ordinanza
n. 3419 del  24  marzo  2005,  quantificate  in  euro  125.801,60,  e
dall'ordinanza n. 3450 del  16  luglio  2005,  quantificate  in  euro
12.241,32, sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei  Ministri  per  essere  riassegnate,  con  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  al  Fondo  per  la  Protezione
Civile per essere trasferite nella contabilita' speciale n.  3033  di
cui all'ordinanza n. 3303/2003 sopra richiamata. 
  2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
e' autorizzato a trasferire nella sopra citata contabilita'  speciale
n. 3033 la somma di euro 625.000,00 con  oneri  posti  a  carico  del
Fondo della protezione civile. 
  3. Per consentire la definitiva chiusura delle  attivita'  inerenti
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3275  del
28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Soggetto
attuatore di cui comma 4 dell'art. 6  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e'  autorizzato
ad  avvalersi  di  un'unita'  di  personale  in  servizio  presso  il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche  per  il  Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, con le modalita' di cui al comma 7 dell'art.
6 dell'ordinanza sopra citata.