Art. 3 1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle attivita' solutorie inerenti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 18 luglio 2003 e successive modificazioni, le economie accertate dal Commissario delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, rivenienti dagli interventi di cui all'ordinanza n. 3419 del 24 marzo 2005, quantificate in euro 125.801,60, e dall'ordinanza n. 3450 del 16 luglio 2005, quantificate in euro 12.241,32, sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al Fondo per la Protezione Civile per essere trasferite nella contabilita' speciale n. 3033 di cui all'ordinanza n. 3303/2003 sopra richiamata. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a trasferire nella sopra citata contabilita' speciale n. 3033 la somma di euro 625.000,00 con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile. 3. Per consentire la definitiva chiusura delle attivita' inerenti all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Soggetto attuatore di cui comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e' autorizzato ad avvalersi di un'unita' di personale in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza sopra citata.