Art. 5
1. Entro il 30 giugno 2011 il Prefetto di Foggia, Commissario
delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio n. 3594 del 13 giugno 2007, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di
natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura
della gestione commissariale. In particolare il Commissario delegato
provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri le eventuali economie rivenienti dai
finanziamenti assegnati con le ordinanze del Presidente del Consiglio
citate in premessa.
2. Il Commissario delegato trasferisce tutta la documentazione
tecnica concernente la sistemazione della S.P. 99-bis
all'Amministrazione provinciale di Foggia.
3. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo il
Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione
conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione
delle spese sostenuta.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi