Art. 5 
 
  1. Entro il 30 giugno  2011  il  Prefetto  di  Foggia,  Commissario
delegato ai sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio n. 3594 del 13 giugno 2007, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, provvede all'espletamento di  tutte  le  iniziative  di
natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla  chiusura
della gestione commissariale. In particolare il Commissario  delegato
provvede a versare all'entrata  del  bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  eventuali   economie   rivenienti   dai
finanziamenti assegnati con le ordinanze del Presidente del Consiglio
citate in premessa. 
  2. Il Commissario  delegato  trasferisce  tutta  la  documentazione
tecnica   concernente   la    sistemazione    della    S.P.    99-bis
all'Amministrazione provinciale di Foggia. 
  3. A conclusione delle iniziative di cui al  presente  articolo  il
Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  una  relazione
conclusiva dell'attivita'  svolta,  corredata  dalla  rendicontazione
delle spese sostenuta. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi