IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
          IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
              IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 3, comma 55, lettera d), della legge 15  luglio  2009,
n. 94, recante disposizioni in materia  di  sicurezza  pubblica,  che
apporta delle modifiche  all'art.  208  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; 
  Visto l'art.  6-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente  il  fondo
contro l'incidentalita' notturna; 
  Visti gli articoli 186,  commi  2-sexies  e  2-octies,  187,  comma
1-quater,  195,  comma  2-bis,  e  208,  comma  2-bis,  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativi all'alimentazione ed alla
disciplina del predetto fondo; 
  Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e  terzo  periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un  decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia
e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  la  definizione  delle  modalita'  per   la   rilevazione
trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto  legislativo
n. 285 del 1992, nonche' per il trasferimento  della  percentuale  di
ammenda di cui agli  articoli  186,  comma  2-octies,  e  187,  comma
1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo
contro l'incidentalita' notturna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente
normativa, gli incrementi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie,
di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285,  sono  corrisposti  dal  trasgressore  o  dai  soggetti
indicati dall'art. 196 del medesimo decreto  legislativo,  unitamente
alla restante parte della sanzione  amministrativa  prevista  per  le
violazioni   stesse,   attraverso   l'indicazione   della   specifica
distinzione, sugli  appositi  conti  correnti  degli  uffici  da  cui
dipendono i soggetti che le hanno  accertate,  ovvero  attraverso  il
pagamento presso gli sportelli degli stessi  uffici,  in  conformita'
alle procedure  amministrative  e  contabili  previste  dagli  uffici
stessi. 
  2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2,  e  dall'art.  204-bis
comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli  incrementi  di
cui al comma 1 del presente articolo sono  corrisposti  dai  soggetti
ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma  2-bis,
del medesimo decreto legislativo. 
  3.  Nei  casi  previsti  dall'art.  203,  comma  3,   del   decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche'  in  tutti  i  casi  in  cui  si
proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206,  del  medesimo
decreto legislativo, gli incrementi sono  corrisposti,  dai  soggetti
indicati  nel  comma  1  del  presente  articolo,  all'agente   della
riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa
prevista per le violazioni  stesse,  attraverso  l'indicazione  della
specifica distinzione, in conformita' alle procedure amministrative e
contabili vigenti.