IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 55, lettera d), della legge 15 luglio 2009,
n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che
apporta delle modifiche all'art. 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo
contro l'incidentalita' notturna;
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma
1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativi all'alimentazione ed alla
disciplina del predetto fondo;
Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia
e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, la definizione delle modalita' per la rilevazione
trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo
n. 285 del 1992, nonche' per il trasferimento della percentuale di
ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma
1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo
contro l'incidentalita' notturna;
Decreta:
Art. 1
1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente
normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti
indicati dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente
alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le
violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica
distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui
dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il
pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformita'
alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici
stessi.
2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e dall'art. 204-bis
comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di
cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti
ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis,
del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche' in tutti i casi in cui si
proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206, del medesimo
decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti
indicati nel comma 1 del presente articolo, all'agente della
riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa
prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della
specifica distinzione, in conformita' alle procedure amministrative e
contabili vigenti.