Art. 2 
 
  1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti  indicati  all'art.  208,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero  dell'interno,
attraverso  il  modulo  di  cui  all'allegato  1,  il  numero   delle
violazioni di cui all'art. 195, comma  2-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo,  accertate  dai  propri  dipendenti,  con  l'indicazione
dell'incremento ivi previsto,  nonche'  con  l'ammontare  complessivo
delle relative somme  effettivamente  versate  dai  trasgressori  nel
trimestre precedente. 
  2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno  comunica  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in  un  unico  documento,
l'ammontare  complessivo  dell'incremento  di   cui   al   comma   1,
corrispondente a quanto affluito nell'apposito  capitolo  di  entrata
dello  Stato,  di  cui  all'art.  208,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo n. 285 del 1992.