Art. 3 1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformita' alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.