Art. 3 
 
  1. Gli uffici di cui all'art.  2,  comma  1,  in  conformita'  alle
procedure amministrative e contabili previste  dagli  uffici  stessi,
entro i 60 giorni dalla fine  di  ciascun  trimestre,  provvedono  al
postagiro delle somme che hanno riscosso,  ai  sensi  dell'art.  195,
comma 2-bis, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  sul
capitolo di entrata  del  bilancio  dello  Stato  istituto  ai  sensi
dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del  1992,
a  favore  del  competente  ufficio  della  Tesoreria  dello   Stato,
utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.