Art. 4 
 
  1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui  agli  articoli
186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, e' corrisposta dalla  persona  tenuta  al  pagamento
della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo
di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art.  208,
comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo. 
    Roma, 30 marzo 2011 
 
                        Il Capo della Polizia 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
                             Manganelli 
 
                 Il Ragioniere Generale dello Stato 
                               Canzio 
 
                        Il Capo dipartimento 
                     per gli Affari di Giustizia 
                              Martello 
 
              Il Capo del dipartimento  per i trasporti 
                               Fumero