Art. 4
1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui agli articoli
186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, e' corrisposta dalla persona tenuta al pagamento
della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo
di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208,
comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
Roma, 30 marzo 2011
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
Il Ragioniere Generale dello Stato
Canzio
Il Capo dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Martello
Il Capo del dipartimento per i trasporti
Fumero