Art. 3 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, unitamente alla «descrizione dei confini»; 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 co. 3, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo provvede alla notifica della dichiarazione e al suo deposito, in una, con l'allegato di cui al precedente articolo 2, presso il Comune di Acquapendente nonche' alla trascrizione nei Registri Immobiliari; 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, per il tramite della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, trasmettera' al Comune di Acquapendente il numero della Gazzetta stessa, e delle relative planimetrie. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, vigilera' sull'adempimento di quanto prescritto all'art. 140, comma 4, del Codice.