Art. 3 
 
  1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Lazio a cura  della  Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici del Lazio, unitamente alla «descrizione dei confini»; 
  2.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  141   co.   3,   la
Soprintendenza per i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  per  le
Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e  Viterbo  provvede  alla
notifica  della  dichiarazione  e  al  suo  deposito,  in  una,   con
l'allegato di cui al precedente  articolo  2,  presso  il  Comune  di
Acquapendente nonche' alla trascrizione nei Registri Immobiliari; 
  3.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   141,   comma   4,
successivamente  alla  pubblicazione  del  presente   decreto   nella
Gazzetta Ufficiale, la Direzione Regionale per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici del Lazio, per il tramite della  Soprintendenza  per  i
Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  per  le  Province  di   Roma,
Frosinone,  Latina,  Rieti  e  Viterbo,  trasmettera'  al  Comune  di
Acquapendente il numero  della  Gazzetta  stessa,  e  delle  relative
planimetrie.  La  Soprintendenza  per   i   Beni   Architettonici   e
Paesaggistici per le Province di Roma,  Frosinone,  Latina,  Rieti  e
Viterbo, vigilera' sull'adempimento  di  quanto  prescritto  all'art.
140, comma 4, del Codice.