Art. 3 
 
 
Adempimenti fiscali e versamenti che hanno  scadenza  nel  periodo 1°
                       agosto - 20 agosto 2011 
 
  1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui  agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno  1  ed  il
giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. 
  2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato  dell'importo
nella  misura  dello  0,40  per   cento   a   titolo   di   interesse
corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2011 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei Ministri        
                                                   Berlusconi         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti