Art. 3
1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si
riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato
IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere
tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica. Div. XVIII.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti
controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche
e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei
criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001
e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19
dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2011
Il direttore generale: Vecchio