Art. 2 Programmi regionali per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento 1. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», nonche' agli ulteriori criteri e modalita' indicati nell'allegato A al presente decreto. 2. Le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n 191, vengono ripartite per singola Regione e Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali quote teoricamente spettanti alle Province di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni recate dal citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo; La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla singola Regione e' subordinata: a) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla presentazione da parte della singola Regione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in base alla sua coerenza con i criteri e le modalita' di cui al medesimo comma; b) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, alla presentazione da parte della singola Regione di una relazione sulla prima attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte dello stesso Comitato; c) per quanto attiene alle risorse relative all' anno 2012, per una quota pari al 60 per cento alla presentazione, da parte della singola Regione di una relazione sulla prosecuzione dell'attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua valutazione positiva, da parte del medesimo Comitato. 4. Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie. Delle azioni intraprese e degli obiettivi realizzati danno notizia al Ministero della Salute. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 marzo 2011 Il Ministro della salute Fazio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392