Art. 3 Fasce di fatturato e aliquote 1. Per tutte le altre imprese iscritte nel registro delle imprese diverse da quelle individuate nell'art. 2, commi 1 e 2, il diritto annuale e' determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2010 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per le imprese con ragione di societa' semplice non agricola e le societa' di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale e', transitoriamente, dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato. 3. Per le imprese con ragione di societa' semplice agricola, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale e', transitoriamente, dovuto nel cinquanta per cento della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.