Art. 5 Unita' locali e sedi secondarie 1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unita' locali, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00. 2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio e' ubicata l'unita' locale, un diritto annuale pari a € 110,00. 3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a € 110,00.