Art. 5 
 
 
                   Unita' locali e sedi secondarie 
 
  1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in
favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali
unita' locali, un importo pari al 20 per cento di quello  dovuto  per
la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00. 
  2. Le unita' locali di imprese con sede  principale  all'estero  di
cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare  per  ciascuna  di
esse in favore della  camera  di  commercio  nel  cui  territorio  e'
ubicata l'unita' locale, un diritto annuale pari a € 110,00. 
  3. Le sedi secondarie di imprese  con  sede  principale  all'estero
devono versare per  ciascuna  di  esse  in  favore  della  camera  di
commercio nel cui territorio sono ubicate tali  sedi  secondarie,  un
diritto annuale pari a € 110,00.