Art. 7 Fondo perequativo di cui al comma 9, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 1. La quota per l'anno 2011 del diritto annuale riscosso, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole Camere di commercio alla data del 31 dicembre 2010, da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni Camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00; 6,6% oltre € 10.329.138,00. 2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 50% a favore delle Camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, e per il restante 50% a favore delle Camere di commercio e, per specifiche finalita' individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle Camere di commercio. 3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa di sistema, in continuita' con l'analoga iniziativa prevista dal corrispondente decreto interministeriale 22 dicembre 2009, che destini ulteriori risorse, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di PMI e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere. 4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico. 5. L'Unione italiana delle Camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. Roma, 21 aprile 2011 Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 161.