Art. 7 
 
 
Fondo perequativo di cui al comma 9,  dell'art.  18  della  legge  29
                        dicembre 1993, n. 580 
 
  1.  La  quota  per  l'anno  2011  del  diritto  annuale   riscosso,
considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui  conti
di cassa delle singole Camere di commercio alla data del 31  dicembre
2010, da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma  9,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni Camera di
commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali: 
    3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; 
    5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a
€ 10.329.138,00; 
    6,6% oltre € 10.329.138,00. 
  2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato  per  il  50%  a
favore delle Camere di commercio che presentano un ridotto numero  di
imprese che  determinano  diseconomie  di  scala  e/o  condizioni  di
rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di  carattere
economico-finanziario, e per il restante 50% a favore delle Camere di
commercio e, per specifiche  finalita'  individuate  da  Unioncamere,
delle  Unioni  regionali  per  la  realizzazione  di  progetti  e  di
iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato  di
efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite  da  leggi  dello
Stato al sistema delle Camere di commercio. 
  3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi  del  comma
2, alla realizzazione  di  progetti  e  iniziative  di  sistema  sono
utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad  una
iniziativa  di  sistema,  in  continuita'  con  l'analoga  iniziativa
prevista dal corrispondente  decreto  interministeriale  22  dicembre
2009, che destini ulteriori risorse, a linee progettuali  finalizzate
prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di
crisi di PMI  e  all'avvio  di  reti  d'impresa,  secondo  i  criteri
definiti in apposito accordo di  programma  fra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e l'Unioncamere. 
  4. Per la ripartizione del fondo perequativo  vengono  applicati  i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  generale  dell'Unione  italiana  delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato
dal Ministero dello sviluppo economico. 
  5.  L'Unione  italiana  delle  Camere   di   commercio   riferisce,
annualmente,  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica, circa i risultati della  gestione  del  fondo
perequativo. 
  Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trova
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
    Roma, 21 aprile 2011 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Romani          
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Tremonti 

Registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 3, foglio n. 161.