Art. 2
Permanenza per missioni superiori ai dieci giorni
1. In caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora piu'
economico rispetto al soggiorno alberghiero, e' ammesso il rimborso
delle spese di alloggio in «residence» di categoria equivalente alla
categoria alberghiera spettante prevista all'art. 1.
2. Competono, nel caso di rimborso di alloggio in «residence» i
rimborsi di cui all'art. 1, comma 1 lettere b) , c) e d) del presente
decreto.