Art. 2 
 
 
          Permanenza per missioni superiori ai dieci giorni 
 
  1. In caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora  piu'
economico rispetto al soggiorno alberghiero, e' ammesso  il  rimborso
delle spese di alloggio in «residence» di categoria equivalente  alla
categoria alberghiera spettante prevista all'art. 1. 
  2. Competono, nel caso di rimborso di  alloggio  in  «residence»  i
rimborsi di cui all'art. 1, comma 1 lettere b) , c) e d) del presente
decreto.