Art. 4
Trattamento alternativo di missione
1. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso
di missioni superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la
corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come
determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore
compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di
missione di cui all'articolo 1 e 2 del presente decreto.
2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di
alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o
di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle
spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente
dall'Amministrazione o da terzi, come determinati all'art. 1 del
presente decreto.
3. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del
90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori
alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di quota di
rimborso, una ulteriore somma pari alla meta' di quelle determinate
nell'allegata tabella relativamente al periodo di continuazione.
Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in
caso di fruizione di alloggio a carico dell'Amministrazione, di
Istituzioni comunitarie o di Stati esteri e circa la concessione
delle spese di viaggio.
5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente
articolo, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di
trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della
missione svolta.