Art. 4 
 
 
                 Trattamento alternativo di missione 
 
  1.  L'Amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,   autorizza
preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in  caso
di missioni  superiori  ad  un  giorno,  inclusive  del  viaggio,  la
corresponsione a titolo di quota  di  rimborso  di  una  somma,  come
determinata  nell'allegata  tabella  C,  per  ogni  ventiquattro  ore
compiute di missione, in  alternativa  al  trattamento  economico  di
missione di cui all'articolo 1 e 2 del presente decreto. 
  2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di
alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie  o
di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i  rimborsi  delle
spese  di  viaggio  e  di  vitto  se   non   prestato   gratuitamente
dall'Amministrazione o da terzi,  come  determinati  all'art.  1  del
presente decreto. 
  3. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e  del
90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori
alle 12 ore  continuative  e'  corrisposta,  a  titolo  di  quota  di
rimborso, una ulteriore somma pari alla meta' di  quelle  determinate
nell'allegata tabella  relativamente  al  periodo  di  continuazione.
Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione  del  beneficio  in
caso di fruizione  di  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione,  di
Istituzioni comunitarie o di Stati  esteri  e  circa  la  concessione
delle spese di viaggio. 
  5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente
articolo, non compete alcun rimborso  per  l'utilizzo  dei  mezzi  di
trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati  in  occasione  della
missione svolta.