Art. 11 
 
 
                      Amministrazione capofila 
 
  L'amministrazione capofila ha competenza sulla stipulazione e sulla
gestione contrattuale e contabile  delle  spese  di  locazione  e  di
funzionamento della sede  e  opera  in  coerenza  con  gli  indirizzi
forniti dal comitato dei direttori di sede,  compatibilmente  con  la
programmazione centrale e il budget a disposizione, ferme restando le
attribuzioni dell'Agenzia del demanio ai  sensi  dell'art.  2,  comma
222, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e  dell'art.
8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  L'amministrazione capofila  rendiconta  le  attivita'  e  le  spese
sostenute alle rispettive amministrazioni. 
  Le    amministrazioni    individuano    nell'accordo    di     sede
l'amministrazione  capofila  che  e'   di   norma   l'amministrazione
proprietaria dell'immobile interessato o di cui  e'  gia'  locatrice,
ovvero, nell'ipotesi di locazione del tutto nuova,  l'amministrazione
che occupa la superficie piu' estesa,  salvo  particolari  situazioni
logistiche  e  funzionali,  previo  coordinamento  dell'Agenzia   del
demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di  cui  all'art.
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191  e  dell'art.  8,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.