Art. 11 Amministrazione capofila L'amministrazione capofila ha competenza sulla stipulazione e sulla gestione contrattuale e contabile delle spese di locazione e di funzionamento della sede e opera in coerenza con gli indirizzi forniti dal comitato dei direttori di sede, compatibilmente con la programmazione centrale e il budget a disposizione, ferme restando le attribuzioni dell'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 2, comma 222, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'amministrazione capofila rendiconta le attivita' e le spese sostenute alle rispettive amministrazioni. Le amministrazioni individuano nell'accordo di sede l'amministrazione capofila che e' di norma l'amministrazione proprietaria dell'immobile interessato o di cui e' gia' locatrice, ovvero, nell'ipotesi di locazione del tutto nuova, l'amministrazione che occupa la superficie piu' estesa, salvo particolari situazioni logistiche e funzionali, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.