Art. 11
Amministrazione capofila
L'amministrazione capofila ha competenza sulla stipulazione e sulla
gestione contrattuale e contabile delle spese di locazione e di
funzionamento della sede e opera in coerenza con gli indirizzi
forniti dal comitato dei direttori di sede, compatibilmente con la
programmazione centrale e il budget a disposizione, ferme restando le
attribuzioni dell'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 2, comma
222, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art.
8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L'amministrazione capofila rendiconta le attivita' e le spese
sostenute alle rispettive amministrazioni.
Le amministrazioni individuano nell'accordo di sede
l'amministrazione capofila che e' di norma l'amministrazione
proprietaria dell'immobile interessato o di cui e' gia' locatrice,
ovvero, nell'ipotesi di locazione del tutto nuova, l'amministrazione
che occupa la superficie piu' estesa, salvo particolari situazioni
logistiche e funzionali, previo coordinamento dell'Agenzia del
demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art.
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.