Art. 12
Beni strumentali
Gli immobili adibiti a sede dei Poli logistici integrati hanno
natura strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122.
La sede per l'attuazione del modello e' individuata presso immobili
di proprieta' delle stesse amministrazioni e, ove cio' non fosse
possibile, in cespiti in locazione da terzi, che assicurino oneri
locativi agevolati, con conseguente messa a reddito delle strutture
precedentemente occupate, previo coordinamento dell'Agenzia del
demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art.
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8,
comma 4, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nell'ipotesi di immobile di proprieta' di un ente partecipante, il
locatore fissa un canone determinato in forma agevolata nella misura
ridotta del 30% rispetto al parametro minimo locativo fissato
dall'Osservatorio del mercato immobiliare.
L'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, verifica la congruita' dei canoni, provvede
alla stipula e al rinnovo dei relativi contratti, consegna gli
immobili locati alle amministrazioni statali interessate; altresi',
ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'Agenzia esprime apposito parere di congruita' in merito ai
singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da
parte degli enti di previdenza pubblici.