Art. 12 
 
 
                          Beni strumentali 
 
  Gli immobili adibiti a sede  dei  Poli  logistici  integrati  hanno
natura strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto  legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  La sede per l'attuazione del modello e' individuata presso immobili
di proprieta' delle stesse amministrazioni  e,  ove  cio'  non  fosse
possibile, in cespiti in locazione da  terzi,  che  assicurino  oneri
locativi agevolati, con conseguente messa a reddito  delle  strutture
precedentemente  occupate,  previo  coordinamento  dell'Agenzia   del
demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di  cui  all'art.
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191  e  dell'art.  8,
comma 4, del decreto- legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  Nell'ipotesi di immobile di proprieta' di un ente partecipante,  il
locatore fissa un canone determinato in forma agevolata nella  misura
ridotta  del  30%  rispetto  al  parametro  minimo  locativo  fissato
dall'Osservatorio del mercato immobiliare. 
  L'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, verifica la congruita' dei canoni, provvede
alla stipula e  al  rinnovo  dei  relativi  contratti,  consegna  gli
immobili locati alle amministrazioni statali  interessate;  altresi',
ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'Agenzia esprime apposito parere di  congruita'  in  merito  ai
singoli contratti di locazione da porre in essere o da  rinnovare  da
parte degli enti di previdenza pubblici.