Art. 12 Beni strumentali Gli immobili adibiti a sede dei Poli logistici integrati hanno natura strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. La sede per l'attuazione del modello e' individuata presso immobili di proprieta' delle stesse amministrazioni e, ove cio' non fosse possibile, in cespiti in locazione da terzi, che assicurino oneri locativi agevolati, con conseguente messa a reddito delle strutture precedentemente occupate, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nell'ipotesi di immobile di proprieta' di un ente partecipante, il locatore fissa un canone determinato in forma agevolata nella misura ridotta del 30% rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. L'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica la congruita' dei canoni, provvede alla stipula e al rinnovo dei relativi contratti, consegna gli immobili locati alle amministrazioni statali interessate; altresi', ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Agenzia esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici.