Art. 13 
 
 
             Investimenti per i Poli logistici integrati 
 
  Gli enti previdenziali e assicurativi pubblici, tenuto conto  della
natura strumentale degli immobili di cui all'art.  12,  effettuano  i
relativi investimenti in forma diretta, anche  mediante  la  permuta,
parziale o totale, di immobili di proprieta', secondo quanto previsto
dall'art. 8, comma 8, del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio  2010,  n.  122,
previa  verifica  del  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica. 
  Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari  strumentali  non
piu' funzionali alle  proprie  esigenze,  gli  enti  previdenziali  e
assicurativi pubblici sono autorizzati a utilizzarne il corrispettivo
per l'acquisto di immobili da destinare a  sede  dei  Poli  logistici
integrati. Le somme  residue  sono  riversate  alla  Tesoreria  dello
Stato. 
  I  piani  relativi  a  tali  investimenti  nonche'  i  criteri   di
definizione degli oneri di locazione e  di  riparto  degli  oneri  di
funzionamento inerenti agli immobili  dei  Poli  logistici  integrati
sono sottoposti all'approvazione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.