Art. 13 Investimenti per i Poli logistici integrati Gli enti previdenziali e assicurativi pubblici, tenuto conto della natura strumentale degli immobili di cui all'art. 12, effettuano i relativi investimenti in forma diretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprieta', secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari strumentali non piu' funzionali alle proprie esigenze, gli enti previdenziali e assicurativi pubblici sono autorizzati a utilizzarne il corrispettivo per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei Poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato. I piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto degli oneri di funzionamento inerenti agli immobili dei Poli logistici integrati sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.