Art. 14 Risparmi Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, ciascuna amministrazione coinvolta individua le risorse finanziarie necessarie nell'ambito di quelle disponibili, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci. L'obiettivo finanziario strutturale di riduzione a regime delle spese di locazione e funzionamento e' fissato nella misura del 30% rispetto a quelle complessivamente sostenute per le stesse finalita' nell'ultimo triennio rispetto all'entrata in vigore del presente decreto. Il conseguimento dell'obiettivo e' accertato mediante decreto direttoriale del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, previa relazione dei Direttori generali degli enti pubblici previdenziali e assicurativi vigilati asseverata dai rispettivi Collegi dei sindaci. L'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili e' attuato tramite l'aumento del 40% dell'indice di utilizzazione rispetto ai valori presenti all'entrata in vigore del presente decreto.