Art. 14
Risparmi
Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e
10, ciascuna amministrazione coinvolta individua le risorse
finanziarie necessarie nell'ambito di quelle disponibili, senza
maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci.
L'obiettivo finanziario strutturale di riduzione a regime delle
spese di locazione e funzionamento e' fissato nella misura del 30%
rispetto a quelle complessivamente sostenute per le stesse finalita'
nell'ultimo triennio rispetto all'entrata in vigore del presente
decreto.
Il conseguimento dell'obiettivo e' accertato mediante decreto
direttoriale del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Capo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle
finanze, previa relazione dei Direttori generali degli enti pubblici
previdenziali e assicurativi vigilati asseverata dai rispettivi
Collegi dei sindaci.
L'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili e' attuato tramite
l'aumento del 40% dell'indice di utilizzazione rispetto ai valori
presenti all'entrata in vigore del presente decreto.