Art. 14 
 
 
                              Risparmi 
 
  Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 6, 7,  8  e
10,  ciascuna  amministrazione   coinvolta   individua   le   risorse
finanziarie  necessarie  nell'ambito  di  quelle  disponibili,  senza
maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci. 
  L'obiettivo finanziario strutturale di  riduzione  a  regime  delle
spese di locazione e funzionamento e' fissato nella  misura  del  30%
rispetto a quelle complessivamente sostenute per le stesse  finalita'
nell'ultimo triennio rispetto  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  Il  conseguimento  dell'obiettivo  e'  accertato  mediante  decreto
direttoriale del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con  il  Capo  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato -  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, previa relazione dei Direttori generali degli enti  pubblici
previdenziali  e  assicurativi  vigilati  asseverata  dai  rispettivi
Collegi dei sindaci. 
  L'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili  e'  attuato  tramite
l'aumento del 40% dell'indice di  utilizzazione  rispetto  ai  valori
presenti all'entrata in vigore del presente decreto.