Art. 17 Monitoraggio Le amministrazioni verificano il grado di realizzazione di processi di sinergia e gli effetti finanziari anche ai fini della valutazione della performance organizzativa di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine senza nuovi o maggiori oneri e' costituita apposita Cabina di regia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composta dal Segretario generale e dal Direttore generale delle risorse umane e affari generali, nonche' dai Direttori generali degli enti vigilati o loro delegati per materie specifiche, in raccordo con gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Gli organi di controllo delle amministrazioni interessate accertano il grado di realizzazione dei processi di sinergia. I risultati degli interventi di organizzazione previsti nel presente decreto sono trasmessi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze.