Art. 17 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  Le amministrazioni verificano il grado di realizzazione di processi
di sinergia e gli effetti finanziari anche ai fini della  valutazione
della  performance  organizzativa  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  A tale fine senza nuovi o maggiori  oneri  e'  costituita  apposita
Cabina di regia presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali composta dal Segretario generale  e  dal  Direttore  generale
delle risorse umane e affari generali, nonche' dai Direttori generali
degli enti vigilati  o  loro  delegati  per  materie  specifiche,  in
raccordo  con  gli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  di  cui
all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150. 
  Gli organi di controllo delle amministrazioni interessate accertano
il grado di realizzazione dei processi di sinergia. 
  I  risultati  degli  interventi  di  organizzazione  previsti   nel
presente decreto sono trasmessi a cura del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze.