Art. 3 Programmazione Le amministrazioni assicurano la piena coerenza del piano della performance prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 150, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nonche' dei rispettivi piani di formazione e dello sviluppo dei relativi sistemi informativi con gli obiettivi fissati per la realizzazione del modello organizzativo dei Poli logistici integrati. Le amministrazioni inseriscono negli obiettivi annuali e pluriennali l'attuazione del modello territoriale, riservando specifici criteri di valutazione e di valorizzazione del merito, nonche', compatibilmente con le risorse disponibili, di incentivazione della produttivita' del personale coinvolto. La programmazione annuale e triennale elaborata congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli enti vigilati deve essere pubblicata nei rispettivi siti internet.