Art. 3 
 
 
                           Programmazione 
 
  Le amministrazioni assicurano la piena  coerenza  del  piano  della
performance prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 27  ottobre
2009,  150,  della  programmazione  triennale  del   fabbisogno   del
personale,  nonche'  dei  rispettivi  piani  di  formazione  e  dello
sviluppo dei relativi sistemi informativi con gli  obiettivi  fissati
per la realizzazione del modello  organizzativo  dei  Poli  logistici
integrati. 
  Le  amministrazioni   inseriscono   negli   obiettivi   annuali   e
pluriennali  l'attuazione  del   modello   territoriale,   riservando
specifici criteri di valutazione  e  di  valorizzazione  del  merito,
nonche',   compatibilmente   con   le   risorse    disponibili,    di
incentivazione della produttivita' del personale coinvolto. 
  La programmazione annuale e triennale elaborata congiuntamente  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli enti  vigilati
deve essere pubblicata nei rispettivi siti internet.