Art. 3
Programmazione
Le amministrazioni assicurano la piena coerenza del piano della
performance prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, 150, della programmazione triennale del fabbisogno del
personale, nonche' dei rispettivi piani di formazione e dello
sviluppo dei relativi sistemi informativi con gli obiettivi fissati
per la realizzazione del modello organizzativo dei Poli logistici
integrati.
Le amministrazioni inseriscono negli obiettivi annuali e
pluriennali l'attuazione del modello territoriale, riservando
specifici criteri di valutazione e di valorizzazione del merito,
nonche', compatibilmente con le risorse disponibili, di
incentivazione della produttivita' del personale coinvolto.
La programmazione annuale e triennale elaborata congiuntamente dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli enti vigilati
deve essere pubblicata nei rispettivi siti internet.