Art. 5 Accordo di sede Le amministrazioni stipulano un accordo per ciascun Polo logistico integrato, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'accordo di sede individua l'Amministrazione capofila di cui all'art. 11, la ripartizione degli oneri locativi e delle spese di funzionamento in relazione alla superficie occupata, il regime delle responsabilita' sulla sicurezza delle sedi in conformita' con la normativa vigente, l'integrazione delle attivita' e dei servizi fissandone la tempistica, nel rispetto di quanto fissato nel presente decreto. L'accordo e' sottoscritto dai direttori delle amministrazioni della sede sulla base delle direttive previste dalla cabina di regia di cui all'art. 17.