Art. 5 
 
 
                           Accordo di sede 
 
  Le amministrazioni stipulano un accordo per ciascun Polo  logistico
integrato, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito
dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2,  comma  222,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto  -
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  L'accordo di  sede  individua  l'Amministrazione  capofila  di  cui
all'art. 11, la ripartizione degli oneri locativi e  delle  spese  di
funzionamento in relazione alla superficie occupata, il regime  delle
responsabilita' sulla sicurezza delle  sedi  in  conformita'  con  la
normativa vigente,  l'integrazione  delle  attivita'  e  dei  servizi
fissandone la tempistica, nel rispetto di quanto fissato nel presente
decreto. 
  L'accordo e' sottoscritto dai direttori delle amministrazioni della
sede sulla base delle direttive previste dalla cabina di regia di cui
all'art. 17.