Art. 5
Accordo di sede
Le amministrazioni stipulano un accordo per ciascun Polo logistico
integrato, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito
dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto -
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
L'accordo di sede individua l'Amministrazione capofila di cui
all'art. 11, la ripartizione degli oneri locativi e delle spese di
funzionamento in relazione alla superficie occupata, il regime delle
responsabilita' sulla sicurezza delle sedi in conformita' con la
normativa vigente, l'integrazione delle attivita' e dei servizi
fissandone la tempistica, nel rispetto di quanto fissato nel presente
decreto.
L'accordo e' sottoscritto dai direttori delle amministrazioni della
sede sulla base delle direttive previste dalla cabina di regia di cui
all'art. 17.