Art. 8 
 
 
                         Servizi di supporto 
 
  Le amministrazioni integrano le attivita'  di  supporto  attraverso
specifiche  iniziative   di   collaborazione.   L'integrazione   deve
riguardare gli atti di programmazione  degli  approvvigionamenti,  di
comunicazione interna ed esterna,  di  gestione  delle  presenze  del
personale, delle attivita' di manutenzione ordinaria e  straordinaria
degli immobili adibiti  a  sede  del  Polo  logistico  integrato  nel
rispetto dei limiti di spesa  previsti  dall'art.  8,  comma  1,  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di gestione degli  archivi  e  di
quanto funzionale alla riduzione del personale  addetto  al  supporto
sulla base di quanto previsto dal decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le amministrazioni assicurano la piena accessibilita' e  integrazione
degli archivi cartacei e dei dati  in  essi  contenuti  nel  rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali.