Art. 8 Servizi di supporto Le amministrazioni integrano le attivita' di supporto attraverso specifiche iniziative di collaborazione. L'integrazione deve riguardare gli atti di programmazione degli approvvigionamenti, di comunicazione interna ed esterna, di gestione delle presenze del personale, delle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede del Polo logistico integrato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di gestione degli archivi e di quanto funzionale alla riduzione del personale addetto al supporto sulla base di quanto previsto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni assicurano la piena accessibilita' e integrazione degli archivi cartacei e dei dati in essi contenuti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.