Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e'
subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero. 
  2.  Il  Centro  «Studio  Associato  Agri-Consulting»  di   Avezzano
(L'Aquila) e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero
l'indicazione precisa delle  tipologie  delle  prove  che  andra'  ad
eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto. 
  4.  Il  Centro  «Studio  Associato  Agri-Consulting»  di   Avezzano
(L'Aquila), deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma  1,
almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida
della persistenza dei requisiti richiesti. 
  5. I costi sono a carico del centro richiedente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 giugno 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi