Art. 2 
 
  1.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione   degli   studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto. 
  2. Ciascuna universita' dispone  l'ammissione  degli  studenti  non
comunitari residenti all'estero in base ad  apposita  graduatoria  di
merito nel limite del contingente ad essi riservato. 
  Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini