Art. 2 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  Qualora  il  consiglio  di  classe  in  sede  di  designazione  dei
componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua
francese e quello della  disciplina  veicolata  in  tale  lingua,  il
dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in  possesso  delle
necessarie competenze. Essi  procedono,  sotto  la  vigilanza  ed  il
coordinamento  del  Presidente  della  commissione,  all'espletamento
dell'esame finalizzato  al  conseguimento  dell'attestation,  le  cui
prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a  quelli  degli
esami di Stato e, precisamente: 
    la prova scritta il giorno successivo a quello  previsto  per  la
terza prova; 
    il colloquio in prosecuzione di quello previsto  per  l'esame  di
Stato. 
  E' autorizzata  la  presenza  di  eventuali  osservatori,   inviati
dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere  di  intervento  sulle
operazioni di esami.