Art. 2
Commissioni giudicatrici
Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei
componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua
francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il
dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle
necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il
coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento
dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui
prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli
esami di Stato e, precisamente:
la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la
terza prova;
il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di
Stato.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati
dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle
operazioni di esami.