Art. 5
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito
dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione,
attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la
quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il
punteggio da attribuire al complesso delle due prove.