Art. 5 
 
 
                             Valutazione 
 
  La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito
dei punti previsti per la terza prova; a  tal  fine  la  Commissione,
attribuito il punteggio in modo autonomo per  la  terza  prova  e  la
quarta prova, determina  la  media  dei  punti,  che  costituisce  il
punteggio da attribuire al complesso delle due prove.