Art. 10
Commissioni d'esame
1. Per l'anno scolastico 2010/2011, valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, - in
applicazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1 - concernente
modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
2. Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli
istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualita' di
candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di
tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'art. 15, comma
6 di cui al decreto legislativo n. 226/2005 e dall'Intesa tra il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e la
Regione Lombardia del 16 marzo 2009, i docenti dell'istituzione
formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre,
su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono
essere presenti alle operazioni d'esame in qualita' di osservatori,
senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.