Art. 10 
 
 
                         Commissioni d'esame 
 
  1. Per l'anno scolastico 2010/2011, valgono le disposizioni di  cui
al decreto  ministeriale  in  data  17  gennaio  2007,  n.  6,  -  in
applicazione  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1  -  concernente
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore. 
  2. Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso  gli
istituti professionali statali, cui sono assegnati,  in  qualita'  di
candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale  di
tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dall'art. 15, comma
6 di cui al decreto legislativo n.  226/2005  e  dall'Intesa  tra  il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'  e  della  Ricerca  e  la
Regione Lombardia del  16  marzo  2009,  i  docenti  dell'istituzione
formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a  tre,
su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono
essere presenti alle operazioni d'esame in qualita'  di  osservatori,
senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.