Art. 11
Sostituzione dei componenti le commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente
della scuola.
2. Non e' consentito ai componenti le commissioni di rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
3.Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operativita' delle commissioni
stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,
secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del citato decreto
ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria,
deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30
giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni
delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.
6. In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui
durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si
rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative
alla correzione delle prove scritte, sempreche' sia assicurata la
presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di
almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le commissioni
possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova
scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al decreto
ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, ferma restando la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione.
7. Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante
l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le
operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi,
infatti, in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera
commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio
sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale viene
espletato il colloquio.
8. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non
superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non
richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del
presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
9. L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo
impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.