Art. 11 
 
 
             Sostituzione dei componenti le commissioni 
 
  1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame  di  Stato
del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti  lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e  docente
della scuola. 
  2. Non e' consentito ai  componenti  le  commissioni  di  rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi  di  legittimo  impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati. 
  3.Le sostituzioni di componenti  le  commissioni,  che  si  rendano
necessarie per assicurare la  piena  operativita'  delle  commissioni
stesse sin  dall'insediamento  e  dalla  riunione  preliminare,  sono
disposte dal Direttore generale  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale,
secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  16  del  citato  decreto
ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007. 
  4. Il personale utilizzabile per le  sostituzioni,  con  esclusione
del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e  saltuaria,
deve rimanere a disposizione della scuola  di  servizio  fino  al  30
giugno, assicurando, comunque, la presenza  in  servizio  nei  giorni
delle prove scritte. 
  5. Il commissario assente deve  essere  tempestivamente  sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi  di  assenze
successive all'espletamento delle prove scritte. 
  6. In caso di assenza  temporanea  (intesa  quale  assenza  la  cui
durata non sia superiore ad un giorno)  di  uno  dei  commissari,  si
rende possibile il proseguimento delle  operazioni  d'esame  relative
alla correzione delle prove scritte,  sempreche'  sia  assicurata  la
presenza in commissione del presidente  o  del  suo  sostituto  e  di
almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Le  commissioni
possono procedere alla correzione della prima e della  seconda  prova
scritta anche operando per  aree  disciplinari,  di  cui  al  decreto
ministeriale  18  settembre  1998,  n.   358,   ferma   restando   la
responsabilita' collegiale dell'intera commissione. 
  7.  Nell'ipotesi  di  assenza  temporanea  dei  commissari  durante
l'espletamento del  colloquio,  devono  essere  interrotte  tutte  le
operazioni d'esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi,
infatti, in un'unica soluzione temporale  alla  presenza  dell'intera
commissione, che procede all'attribuzione del punteggio del colloquio
sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno  nel  quale  viene
espletato il colloquio. 
  8. Qualora si assenti  il  presidente,  sempre  per  un  tempo  non
superiore ad un giorno, possono effettuarsi  le  operazioni  che  non
richiedono  la  presenza  dell'intera  commissione.  In   luogo   del
presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. 
  9.  L'assenza  temporanea  deve  riferirsi  a  casi  di   legittimo
impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.