Art. 12 
 
 
                Diario delle operazioni e delle prove 
 
  1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi  abbinate,
unitamente ai  membri  interni  di  ciascuna  delle  due  classi,  si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
20 giugno 2011 alle ore 8,30. 
  2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano  di
eta', dopo aver verificato la composizione  delle  commissioni  e  la
presenza  dei   commissari,   comunica   i   nominativi   di   quelli
eventualmente assenti al Direttore Generale  dell'Ufficio  Scolastico
Regionale,  se  l'assenza  riguarda  il  Presidente  e  i  commissari
esterni,  o  al  Dirigente  scolastico,  se  l'assenza  riguarda   un
commissario interno. 
  3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti  di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita'  di  effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni. 
  4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i  componenti  di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle  commissioni  determinando,  in  particolare,
l'ordine di successione tra le due  commissioni  per  l'inizio  della
terza prova, per  le  operazioni  da  realizzarsi  disgiuntamente  di
valutazione  degli  elaborati  e  valutazione  finale.  Nel  caso  di
commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o  nelle  quali
vi siano gruppi di studenti che  seguono  materie  diverse  o  lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene  insegnata
per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente,  il
presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo  da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le  operazioni  di  correzione  e  valutazione  degli  elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale. 
  Il  presidente  determinera'   il   calendario   definitivo   delle
operazioni delle  due  commissioni  abbinate,  anche  dopo  opportuni
accordi  operativi  con  i  presidenti  delle  commissioni   di   cui
eventualmente facciano parte, quali commissari  interni,  i  medesimi
docenti. 
  5.  Al  fine  di  fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti   e
orientamenti per la regolare funzionalita' delle  commissioni  e,  in
particolare, per garantire uniformita'  di  criteri  operativi  e  di
valutazione, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico  Regionale
convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime  commissioni
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli  esami  di
Stato,  procurando,  comunque,   che   tale   operazione   non   crei
interferenze con lo svolgimento delle prove  scritte.  In  ogni  caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della  correzione
degli  elaborati.  I  Direttori  Generali  degli  Uffici   Scolastici
Regionali  assicurano  ogni  opportuna  assistenza  alle  commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici. 
  6. La riunione preliminare di ciascuna commissione  e'  finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza. 
  7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2010/2011 e'  il
seguente: 
    prima prova scritta: mercoledi' 22 giugno 2011, ore 8.30; 
    seconda prova scritta, grafica  o  scritto-grafica:  giovedi'  23
giugno 2011, ore 8.30. Per gli esami  nei  licei  artistici  e  negli
istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua  nei  due
giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei  testi
proposti. 
    terza prova scritta: lunedi' 27 giugno  2011,ore  8.30:  ciascuna
commissione,  entro  il  25  giugno,  definisce   collegialmente   la
struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del
consiglio di classe di  cui  all'art.  6  della  presente  ordinanza.
Contestualmente,  il  Presidente  stabilisce,  per   ciascuna   delle
commissioni, l'orario d'inizio  della  prova,  dandone  comunicazione
all'albo dell'Istituto o degli eventuali  istituti  interessati.  Non
va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto  della
prova. Il 27 giugno ogni commissione, tenendo  a  riferimento  quanto
attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il  testo
della terza prova scritta, sulla  base  delle  proposte  avanzate  da
ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in
numero  almeno  doppio  rispetto  alla  tipologia  o  alle  tipologie
prescelte in sede di definizione  della  struttura  della  prova.  La
Commissione, in relazione  alla  natura  e  alla  complessita'  della
prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa.  Per  i
licei artistici e gli istituti d'arte la prova puo'  svolgersi  anche
in due giorni. Per  i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte  le
relative commissioni definiscono collegialmente  la  struttura  della
terza prova scritta entro  il  giorno  successivo  al  termine  della
seconda prova scritta.  La  terza  prova  scritta  inizia  il  giorno
successivo alla definizione della struttura della prova medesima. 
    quarta prova scritta: martedi' 28 giugno  2011,  ore  8.30.  Tale
prova si effettua: 
      nei licei ed istituti tecnici presso i  quali  e'  presente  il
progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal  decreto  ministeriale
n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per
tutti  gli  aspetti  specifici  non   disciplinati   dalla   presente
Ordinanza; 
      nei licei con sezioni  ad  opzione  internazionale  spagnola  e
tedesca; 
      nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici. 
  8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto  previsto  al  quarto  comma,  il  diario   delle   operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione  delle  prove  scritte.  La
Commissione d'esame inoltre - anche sulla  base  di  quanto  previsto
dall'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  22/6/2009,
n.122, nelle  more  dell'emanazione  delle  disposizioni  applicative
della legge 8 ottobre 2010, n. 170 - considerati  eventuali  elementi
forniti dal Consiglio di classe, terra' in debita  considerazione  le
specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative
ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA). In
tal senso sara' possibile  prevedere  alcune  particolari  attenzioni
finalizzate a  rendere  sereno  per  tali  candidati  lo  svolgimento
dell'esame sia al  momento  delle  prove  scritte,  sia  in  fase  di
colloquio. In particolare  si  segnala  l'opportunita'  di  prevedere
tempi piu' lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento  della  prove
scritte, di curare la predisposizione della terza prova  scritta,  di
adottare  criteri  valutativi  attenti   soprattutto   al   contenuto
piuttosto che alla forma. Al candidato potra'  essere  consentita  la
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso  in
cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque
siano ritenuti giovevoli  nello  svolgimento  dell'esame,  senza  che
venga pregiudicata la validita' delle prove. 
  9. Durante la riunione plenaria o in una successiva,  appositamente
convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei  colloqui
per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio,  l'ordine  di
precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno  di  ciascuna
di esse, quello di  precedenza  tra  candidati  esterni  ed  interni,
nonche' quello di convocazione  dei  candidati  medesimi  secondo  la
lettera alfabetica. Ẻ altresi' determinata la data  di  pubblicazione
dei risultati, che deve essere unica per le  due  classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni che abbiano in  comune  uno  o  piu'  commissari  interni
concordano  le  date  di  inizio  dei  colloqui  senza  procedere   a
sorteggio. 
  10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio,  per  ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque. 
  11. Prima dell'inizio dei  colloqui,  in  prosecuzione  dei  lavori
iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa  l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni  inerenti  il
colloquio, anche in attuazione  di  quanto  stabilito  dall'art.  16,
comma 4, esamina i lavori  presentati  dai  candidati  e  finalizzati
all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della  prima  prova
scritta,  invita  i  candidati,  indicando  anche  il  termine  e  le
modalita' stabilite precedentemente dalla commissione,  a  comunicare
la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio  al  colloquio,  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 323/1998: 
    titolo dell'argomento; 
    esperienza di ricerca o di progetto, presentata  anche  in  forma
multimediale; 
    esecuzione di un brano  musicale  per  gli  indirizzi  pedagogico
musicali; 
    esecuzione di una breve performance coreutica per  gli  indirizzi
sperimentali coreutici. 
  12. Del diario dei colloqui, il presidente  della  commissione  da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. 
  13. La prima prova scritta  suppletiva  si  svolge  nel  giorno  di
mercoledi' 6 luglio 2011, alle ore 8.30;  la  seconda  prova  scritta
suppletiva nel giorno successivo, giovedi' 7 luglio, alle  ore  8.30,
con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli
istituti d'arte; la terza prova  scritta  suppletiva  si  svolge  nel
secondo  giorno  successivo  all'effettuazione  della  seconda  prova
scritta  suppletiva.  La  quarta  prova  scritta,  per  gli  istituti
interessati, si svolge nel giorno successivo all'effettuazione  della
terza prova scritta. Le prove,  nei  casi  previsti,  proseguono  nei
giorni successivi, ad eccezione del sabato; in  tal  caso  le  stesse
continuano il lunedi' successivo. 
  14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per  le  commissioni  che  li
abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive,  avviene
il giorno successivo  al  termine  delle  prove  scritte  suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato,  in
tale giorno le  commissioni  riprendono  i  colloqui  interrotti  per
l'espletamento della prova scritta suppletiva. 
  15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo  conseguito,
fino ad un massimo  di  5  punti,  per  quei  candidati  che  abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed  un  risultato
complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e'
effettuata  al  momento  della  valutazione   finale   per   ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua  motivazione  da  acquisire  al
verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla  presente
ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per  la
valutazione delle prove scritte e del colloquio. 
  16.  Le  operazioni  intese  alla   valutazione   finale   e   alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito  dopo  la  conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione. 
  17.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame.