Art. 12
Diario delle operazioni e delle prove
1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate,
unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si
riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il
20 giugno 2011 alle ore 8,30.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di
eta', dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la
presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari
esterni, o al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un
commissario interno.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita' di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle attivita' delle commissioni determinando, in particolare,
l'ordine di successione tra le due commissioni per l'inizio della
terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di
valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di
commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue
straniere diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata
per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il
presidente avra' cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe
per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinera' il calendario definitivo delle
operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni
accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui
eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi
docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e
orientamenti per la regolare funzionalita' delle commissioni e, in
particolare, per garantire uniformita' di criteri operativi e di
valutazione, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni
unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di
Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei
interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso
dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione
degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni
operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2010/2011 e' il
seguente:
prima prova scritta: mercoledi' 22 giugno 2011, ore 8.30;
seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedi' 23
giugno 2011, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli
istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due
giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi
proposti.
terza prova scritta: lunedi' 27 giugno 2011,ore 8.30: ciascuna
commissione, entro il 25 giugno, definisce collegialmente la
struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del
consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle
commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione
all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non
va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della
prova. Il 27 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto
attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo
della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da
ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in
numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie
prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La
Commissione, in relazione alla natura e alla complessita' della
prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte la prova puo' svolgersi anche
in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le
relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della
terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della
seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno
successivo alla definizione della struttura della prova medesima.
quarta prova scritta: martedi' 28 giugno 2011, ore 8.30. Tale
prova si effettua:
nei licei ed istituti tecnici presso i quali e' presente il
progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal decreto ministeriale
n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per
tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente
Ordinanza;
nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e
tedesca;
nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita' di
quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte. La
Commissione d'esame inoltre - anche sulla base di quanto previsto
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22/6/2009,
n.122, nelle more dell'emanazione delle disposizioni applicative
della legge 8 ottobre 2010, n. 170 - considerati eventuali elementi
forniti dal Consiglio di classe, terra' in debita considerazione le
specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative
ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA). In
tal senso sara' possibile prevedere alcune particolari attenzioni
finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento
dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di
colloquio. In particolare si segnala l'opportunita' di prevedere
tempi piu' lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove
scritte, di curare la predisposizione della terza prova scritta, di
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto
piuttosto che alla forma. Al candidato potra' essere consentita la
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in
cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque
siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell'esame, senza che
venga pregiudicata la validita' delle prove.
9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente
convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui
per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di
precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna
di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni,
nonche' quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la
lettera alfabetica. Ẻ altresi' determinata la data di pubblicazione
dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle
commissioni che abbiano in comune uno o piu' commissari interni
concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a
sorteggio.
10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni
giorno, non puo' essere di norma superiore a cinque.
11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori
iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame
dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre,
ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il
colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16,
comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati
all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova
scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le
modalita' stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare
la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998:
titolo dell'argomento;
esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma
multimediale;
esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico
musicali;
esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi
sperimentali coreutici.
12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di
mercoledi' 6 luglio 2011, alle ore 8.30; la seconda prova scritta
suppletiva nel giorno successivo, giovedi' 7 luglio, alle ore 8.30,
con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli
istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel
secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova
scritta suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti
interessati, si svolge nel giorno successivo all'effettuazione della
terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei
giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse
continuano il lunedi' successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li
abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene
il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in
tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano
conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato
complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e'
effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al
verbale. Le modalita' da seguire sono quelle previste dalla presente
ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la
valutazione delle prove scritte e del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione
dei colloqui di ciascuna classe/commissione.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza, e' stabilito dal
presidente della commissione d'esame.