Art. 13
Riunione preliminare
1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco dei lavori, il Presidente puo' delegare un proprio sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni.
2. Il presidente sceglie un commissario,interno o esterno, quale
segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di
verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione
plenaria congiunta delle due commissioni verra' riportato nella
verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.
3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa: un
componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente
uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito per incompatibilita' dal competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto
grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi
dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i
componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra'
farlo presente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente
provvedera' in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai
vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in
cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale
impedito ad espletare l'incarico devono in ogni caso rilasciare,
anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni
private e di non avere rapporti di parentela e di affinita' entro il
quarto grado ne' di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare.
5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle
successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i
documenti relativi ai candidati interni, nonche' la documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di
quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui
all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione
del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti
degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni
antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole
discipline, nonche' attestazione in cui si indichi l'assenza di
ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito
scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e
l'indicazione del credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6,
compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa che
ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella
regione Lombardia, di cui all'art. 2, comma 1 lettera e);
h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
i) eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da
disturbi specifici di apprendimento (DSA);
j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita'
insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero
cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita'
sanabili da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente
scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente
tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a
ciascun candidato, rilevi irregolarita' sanabili da parte del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art. 12,
comma 11 della presente ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla
correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le modalita' di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto
stabilito dall'art. 16 della presente ordinanza. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio
integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che
abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70
punti,nonche' i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di
credito scolastico di cui all'art.8, comma 11 nonche' i criteri per
l'attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.