Art. 13 
 
 
                        Riunione preliminare 
 
  1. Per garantire la funzionalita' della commissione stessa in tutto
l'arco dei lavori, il Presidente puo' delegare un  proprio  sostituto
scelto tra i commissari, esterni o interni. 
  2. Il presidente sceglie un commissario,interno  o  esterno,  quale
segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti  di
verbalizzazione dei lavori  collegiali.  Il  verbale  della  riunione
plenaria congiunta  delle  due  commissioni  verra'  riportato  nella
verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate. 
  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione e'  obbligatoria  anche  se  negativa:  un
componente della commissione d'esame che abbia istruito  privatamente
uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione  deve  essere
immediatamente  sostituito  per   incompatibilita'   dal   competente
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. 
  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di rapporti di parentela e di  affinita'  entro  il  quarto
grado, ovvero di rapporto  di  coniugio  con  i  candidati  che  essi
dovranno  esaminare.  Qualora  il  presidente  accerti  che   tra   i
componenti sono presenti docenti legati con i  candidati  da  vincolo
matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado,  dovra'
farlo  presente  al  Direttore   Generale   dell'Ufficio   Scolastico
Regionale competente, il quale provvedera' al necessario spostamento.
Il Direttore Generale dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  competente
provvedera' in modo analogo  nei  confronti  dei  presidenti  che  si
trovino in analoga situazione. 
  Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai
vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni,  nel  caso  in
cui  il  competente  consiglio   di   classe   non   abbia   ritenuto
motivatamente di designare un altro docente della classe. 
  I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione  di  personale
impedito ad espletare l'incarico  devono  in  ogni  caso  rilasciare,
anche se negative, le dichiarazioni di  non  aver  impartito  lezioni
private e di non avere rapporti di parentela e di affinita' entro  il
quarto grado ne' di  coniugio  con  i  candidati  che  essi  dovranno
esaminare. 
  5. Nella  seduta  preliminare  ed  eventualmente  anche  in  quelle
successive la  classe/commissione  prende  in  esame  gli  atti  e  i
documenti relativi ai candidati interni,  nonche'  la  documentazione
presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: 
    a) elenco dei candidati; 
    b) domande di ammissione agli esami dei candidati  esterni  e  di
quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione  di  cui
all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da  cui  sia  possibile
rilevare  tutti  gli  elementi  utili  ai  fini   dello   svolgimento
dell'esame; 
    c) certificazioni relative ai crediti formativi; 
    d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico; 
    e) per gli allievi che chiedono di  usufruire  dell'abbreviazione
del corso di studi per merito,  attestazioni  concernenti  gli  esiti
degli  scrutini  finali  della  penultima  classe  e  dei  due   anni
antecedenti la penultima,  recanti  i  voti  assegnati  alle  singole
discipline, nonche' attestazione  in  cui  si  indichi  l'assenza  di
ripetenze  nei  due  anni  predetti,  e  l'indicazione  del   credito
scolastico attribuito; 
    f) per i candidati  esterni,  l'esito  dell'esame  preliminare  e
l'indicazione del credito scolastico attribuito; 
    g) documento finale del consiglio di classe di  cui  all'art.  6,
compresa la documentazione consegnata dall'istituzione formativa  che
ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella
regione Lombardia, di cui all'art. 2, comma 1 lettera e); 
    h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17; 
    i) eventuale documentazione  relativa  ai  candidati  affetti  da
disturbi specifici di apprendimento (DSA); 
    j)  per  le  classi  sperimentali,  relazione  informativa  sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione. 
  6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a  ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'
insanabili, provvede a darne tempestiva  comunicazione  al  Ministero
cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4  maggio  1925,
n.  653,  l'adozione  dei  relativi  provvedimenti.  In  tal  caso  i
candidati sostengono le prove d'esame con riserva. 
  7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della
documentazione relativa a  ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'
sanabili da parte dell'istituto sede  d'esami,  invita  il  dirigente
scolastico a  provvedere  tempestivamente  in  merito,  eventualmente
tramite convocazione dei consigli  di  classe.  Il  Presidente  della
commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a
ciascun  candidato,  rilevi  irregolarita'  sanabili  da  parte   del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare  detta  documentazione,
fissando contestualmente il termine di adempimento. 
  8. In sede di riunione preliminare, la  commissione  stabilisce  il
termine e le modalita' di acquisizione delle indicazioni da parte dei
candidati finalizzate all'avvio del colloquio, di  cui  all'art.  12,
comma 11 della presente ordinanza. 
  9. In sede di riunione preliminare, o in  riunioni  successive,  la
commissione stabilisce i criteri di correzione  e  valutazione  delle
prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere  alla
correzione della prima e seconda prova scritta per aree  disciplinari
ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate. 
  10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresi', i criteri di conduzione e di valutazione nonche'
le modalita' di svolgimento del colloquio,  tenendo  presente  quanto
stabilito  dall'art.  16  della  presente  ordinanza.   Le   relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 
  11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina  i  criteri  per  l'eventuale  attribuzione  del  punteggio
integrativo, fino a un massimo  di  5  punti,  per  i  candidati  che
abbiano conseguito un credito scolastico di  almeno  15  punti  e  un
risultato  complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a   70
punti,nonche' i criteri per l'eventuale attribuzione di  1  punto  di
credito scolastico di cui all'art.8, comma 11 nonche' i  criteri  per
l'attribuzione  della   lode.   Le   relative   deliberazioni   vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.