Art. 14
Plichi prima e seconda prova scritta
1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali devono
confermare alla Struttura tecnico -operativa di questo Ministero i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 2.
Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a
mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima
della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico - operativa
di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio
delle suddette stampe centrali. I Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali dovranno, altresi', fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta
suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali alla Struttura tecnico - operativa di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle
notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le
suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati
interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla
Struttura tecnico - operativa di questo Ministero.