Art. 14 
 
 
                Plichi prima e seconda prova scritta 
 
  1. I Direttori Generali degli Uffici  Scolastici  Regionali  devono
confermare alla Struttura tecnico -operativa di  questo  Ministero  i
dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima
e della seconda prova scritta degli  esami  di  Stato,  ivi  compresi
quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art. 17,  comma  2.
Tali dati saranno forniti dal sistema  informativo  del  Ministero  a
mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni  prima
della data di inizio delle prove di esame. 
  2.  La  predetta  conferma  o   la   comunicazione   di   eventuali
discordanze, deve essere resa nota, da parte dei  Direttori  Generali
degli Uffici Scolastici Regionali, alla struttura tecnico - operativa
di questo Ministero entro i successivi  cinque  giorni  dal  rilascio
delle suddette stampe centrali. I  Direttori  Generali  degli  Uffici
Scolastici  Regionali  dovranno,  altresi',  fornire  contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati  dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. 
  3. I plichi  occorrenti  per  la  prima  e  seconda  prova  scritta
suppletiva debbono essere  richiesti  dai  Direttori  generali  degli
Uffici Scolastici Regionali alla  Struttura  tecnico  - operativa  di
questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle
prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base  delle
notizie e dei dati che i  presidenti  debbono  trasmettere  entro  la
mattina successiva allo svolgimento della seconda prova  scritta.  Le
suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso  di
studi, sulle sedi, sulle  commissioni  e  sul  numero  dei  candidati
interessati. 
  4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni,  alla
Struttura tecnico -  operativa di questo Ministero.