Art. 15 
 
 
                            Prove scritte 
 
  1. Per l'anno scolastico 2010/2011 valgono le disposizioni  di  cui
al  decreto  ministeriale  23  aprile  2003,  n.  41,  relativo  alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000,  concernente  le
caratteristiche formali generali della terza prova  scritta,  nonche'
le istruzioni per lo svolgimento  della  prova  medesima  per  l'anno
scolastico 2010/2011. 
  2. Per l'anno scolastico 2010/2011, la seconda prova scritta  degli
esami  di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche   su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio  non
preveda verifiche scritte. 
  La disciplina o discipline oggetto di seconda  prova  scritta  sono
indicate nel decreto  ministeriale  recante,  per  l'anno  scolastico
2010/2011, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato,
ove necessario, di note contenenti  indicazioni  sulle  modalita'  di
svolgimento della prova medesima. 
  3. Qualora la materia oggetto  di  seconda  prova  scritta  sia  la
lingua  straniera  e  il  corso  di  studio  seguito   dalla   classe
interessata preveda piu'  di  una  lingua,  la  scelta  della  lingua
straniera su cui svolgere la seconda prova  scritta  e'  lasciata  al
candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per  lingua,
il candidato comunica alla commissione la lingua che ha  scelto  come
oggetto della seconda prova il giorno della  seconda  prova  scritta,
prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il  giorno
successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente
della      commissione      comunica       all'indirizzo       e-mail
luciano.favini@istruzione.it  il  numero  dei  candidati   che,   per
svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una
delle seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo. 
  Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per  il  turismo
la scelta della lingua e' circoscritta alle due lingue per  le  quali
e' prevista la prova scritta. 
  Nei  corsi  linguistici  interessati  dalla  modalita'  ESABAC   il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda  e  della  terza
prova scritta di lingue diverse dal Francese. 
  4.1. La terza prova e' predisposta  dalla  commissione  secondo  le
modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza.  Per
gli istituti professionali,  la  commissione  tiene  conto,  ai  fini
dell'accertamento delle conoscenze,  competenze  e  capacita',  delle
attivita' svolte nell'ambito  dell'area  di  professionalizzazione  e
delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte  nel
documento del consiglio di classe. Nella  regione  Lombardia,  per  i
candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene
conto del documento del consiglio  di  classe  nonche'  della  citata
relazione documentata di cui al medesimo articolo. 
  4.2. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica  nei
quali sia obbligatorio per tutti  gli  studenti  lo  studio  di  piu'
lingue straniere e la lingua  straniera  sia  oggetto  della  seconda
prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n.  15  del
31 gennaio 2007, la terza prova potra' prevedere il coinvolgimento di
una o piu' lingue straniere diverse da quella  scelta  dal  candidato
nello svolgimento della seconda  prova  scritta.  In  tale  caso,  la
lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo  delle
discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2  e  3
del decreto ministeriale n. 429/2000.  Poiche'  l'accertamento  della
conoscenza  della  lingua  straniera  e'  effettuato  attraverso   il
coinvolgimento diretto della lingua o delle  lingue  straniere  quali
discipline specifiche, si intende cosi' applicata la norma  di  legge
che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua  straniera
nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n.
425/1997 e successive modificazioni). 
  Laddove si proceda, a norma dell' art.  4,  comma  3,  del  decreto
ministeriale n.  429/2000,  al  solo  accertamento  della  conoscenza
linguistica, cio' avverra' limitatamente a una sola lingua straniera,
comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda  prova
scritta. 
  Ove  negli  indirizzi  linguistici  dei  licei  e   dell'istruzione
tecnica, nonche' nel liceo linguistico di cui al decreto ministeriale
31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15  del  31  gennaio
2007, la Commissione coinvolge nella terza  prova  scritta  una  sola
lingua straniera  quale  disciplina  specifica  oppure,  qualora  non
coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta  la
conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni  caso  il  candidato
svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella
utilizzata per svolgere la seconda prova scritta. 
  4.3 Negli indirizzi non linguistici e' possibile coinvolgere  nella
terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche,  la  lingua
straniera o una o piu' lingue straniere studiate dai  singoli  alunni
nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale n. 429/2000. Poiche' l'accertamento  della
conoscenza  della  lingua  straniera  e'  effettuato  attraverso   il
coinvolgimento diretto della lingua o delle  lingue  straniere  quali
discipline specifiche, si intende cosi' applicata la norma  di  legge
che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua  straniera
nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n.
425/1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la  commissione
non coinvolga nella  terza  prova  scritta  la  lingua  o  le  lingue
straniere quali  discipline  specifiche  e  proceda  quindi  al  solo
accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a  una  sola
lingua straniera, si applica l'art. 4  del  decreto  ministeriale  n.
429/2000. 
  5. La commissione dispone di 45  punti  per  la  valutazione  delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere  attribuito
un punteggio inferiore a 10. 
  6. Le commissioni, ai fini della correzione  della  prima  e  della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di  cui
al decreto ministeriale 358/98,  ferma  restando  la  responsabilita'
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei  lavori  per
aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di almeno  due
docenti per area e con l'osservanza della procedura di  cui  all'art.
13, comma 9. 
  7. Le operazioni di correzione delle prove  scritte  si  concludono
con la formulazione di una proposta di  punteggio  in  numeri  interi
relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono  attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti piu'
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il
presidente mette ai voti i punteggi  proposti,  a  partire  dal  piu'
alto, a scendere. Ove su  nessuna  delle  proposte  si  raggiunga  la
maggioranza, il presidente  attribuisce  al  candidato  il  punteggio
risultante dalla  media  aritmetica  dei  punti  proposti  e  procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero piu'  approssimato.  Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il  verbale  deve  altresi'  contenere  l'indicazione  di  tutti  gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art. 13 del regolamento.  In  considerazione  dell'incidenza  che
hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al  colloquio
sul voto finale, i  componenti  le  commissioni  utilizzano  l'intera
scala dei punteggi prevista. 
  8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato,  per
tutti i candidati di ciascuna classe,  nell'albo  dell'istituto  sede
della commissione d'esame un giorno  prima  della  data  fissata  per
l'inizio dello  svolgimento  del  colloquio  di  tale  classe.  Vanno
esclusi dal computo le domeniche e  i  giorni  festivi  intermedi.  Ẻ
facolta' di ogni candidato richiedere alla commissione  di  conoscere
il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione  riscontra
tale richiesta entro il giorno precedente  la  data  fissata  per  il
colloquio del candidato interessato. 
  9.  Negli  indirizzi  di  ordinamento  che  prevedono,   in   forma
sperimentale, la prosecuzione dello  studio  della  lingua  straniera
oppure  l'insegnamento  di  una  seconda  lingua   straniera,   detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova
scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti  presente  il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento  della  o
delle lingue straniere interessate. 
  10.  Qualora  in  indirizzi  ordinamentali  di  studio  la  materia
interessata  da  sperimentazione  sia  oggetto  della  seconda  prova
scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei
licei scientifici), la prova di esame verte sui  contenuti  specifici
di tale materia. 
  11. Per l'anno scolastico 2010-2011,  i  candidati  provenienti  da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione  tecnica,  che,  in  relazione  alla
sperimentazione  stessa  e   in   presenza   di   crediti   formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine  di  un
corso di studi di istruzione secondaria  di  secondo  grado,  lauree,
esami di abilitazione all'esercizio  di  libere  professioni -  siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla  frequenza  di  alcune
materie, possono, a richiesta, essere esonerati  dall'esame  su  tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del  colloquio.  Essi
dovranno, comunque, sostenere la  prima  prova  scritta,  la  seconda
prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio.