Art. 15
Prove scritte
1. Per l'anno scolastico 2010/2011 valgono le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle
modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed
al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche'
le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno
scolastico 2010/2011.
2. Per l'anno scolastico 2010/2011, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte.
La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono
indicate nel decreto ministeriale recante, per l'anno scolastico
2010/2011, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato,
ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita' di
svolgimento della prova medesima.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la
lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe
interessata preveda piu' di una lingua, la scelta della lingua
straniera su cui svolgere la seconda prova scritta e' lasciata al
candidato. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua,
il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come
oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta,
prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce. Entro il giorno
successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente
della commissione comunica all'indirizzo e-mail
luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per
svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una
delle seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo.
Nell'indirizzo d'ordinamento dell'istituto tecnico per il turismo
la scelta della lingua e' circoscritta alle due lingue per le quali
e' prevista la prova scritta.
Nei corsi linguistici interessati dalla modalita' ESABAC il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza
prova scritta di lingue diverse dal Francese.
4.1. La terza prova e' predisposta dalla commissione secondo le
modalita' di cui all'art. 12, comma 7, della presente Ordinanza. Per
gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', delle
attivita' svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e
delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel
documento del consiglio di classe. Nella regione Lombardia, per i
candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) la commissione tiene
conto del documento del consiglio di classe nonche' della citata
relazione documentata di cui al medesimo articolo.
4.2. Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica nei
quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di piu'
lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda
prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del
31 gennaio 2007, la terza prova potra' prevedere il coinvolgimento di
una o piu' lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato
nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la
lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle
discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3
del decreto ministeriale n. 429/2000. Poiche' l'accertamento della
conoscenza della lingua straniera e' effettuato attraverso il
coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali
discipline specifiche, si intende cosi' applicata la norma di legge
che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera
nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n.
425/1997 e successive modificazioni).
Laddove si proceda, a norma dell' art. 4, comma 3, del decreto
ministeriale n. 429/2000, al solo accertamento della conoscenza
linguistica, cio' avverra' limitatamente a una sola lingua straniera,
comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova
scritta.
Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell'istruzione
tecnica, nonche' nel liceo linguistico di cui al decreto ministeriale
31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio
2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola
lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non
coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la
conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato
svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella
utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.
4.3 Negli indirizzi non linguistici e' possibile coinvolgere nella
terza prova scritta, quale o quali discipline specifiche, la lingua
straniera o una o piu' lingue straniere studiate dai singoli alunni
nell'ultimo anno di corso. In tale caso si applicano gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale n. 429/2000. Poiche' l'accertamento della
conoscenza della lingua straniera e' effettuato attraverso il
coinvolgimento diretto della lingua o delle lingue straniere quali
discipline specifiche, si intende cosi' applicata la norma di legge
che prescrive l'accertamento della conoscenza della lingua straniera
nell'ambito della terza prova scritta (art. 3, comma 2 della legge n.
425/1997 e successive modificazioni). Nel caso in cui la commissione
non coinvolga nella terza prova scritta la lingua o le lingue
straniere quali discipline specifiche e proceda quindi al solo
accertamento della conoscenza linguistica, limitatamente a una sola
lingua straniera, si applica l'art. 4 del decreto ministeriale n.
429/2000.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della
seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui
al decreto ministeriale 358/98, ferma restando la responsabilita'
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per
aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di almeno due
docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art.
13, comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono
con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi
relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti
dall'intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti piu'
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il
presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal piu'
alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la
maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio
risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero piu' approssimato. Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione di tutti gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che
hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio
sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera
scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per
tutti i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto sede
della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. Ẻ
facolta' di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere
il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra
tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
9. Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma
sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera
oppure l'insegnamento di una seconda lingua straniera, detta
disciplina puo' costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova
scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
10. Qualora in indirizzi ordinamentali di studio la materia
interessata da sperimentazione sia oggetto della seconda prova
scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei
licei scientifici), la prova di esame verte sui contenuti specifici
di tale materia.
11. Per l'anno scolastico 2010-2011, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree,
esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano
stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune
materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali
materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi
dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda
prova scritta, la terza prova scritta nonche' il colloquio.