Art. 16
Colloquio
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale,
alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il
colloquio piu' candidati contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente
puo' iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul
proprio strumento musicale.
Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato
puo' introdurre il colloquio mediante una breve performance
coreutica. Preponderante rilievo deve essere riservato alla
prosecuzione del colloquio, che, in conformita' dell'art. 1,
capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve
vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al
candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al
lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di
corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta
di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di
cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ
d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare,
non puo' considerarsi interamente risolto se non si sia svolto
secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le
diverse discipline.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve
riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal
candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in
alternanza scuola lavoro e/o delle attivita' sviluppate nell'area di
professionalizzazione, opportunamente e dettagliatamente indicate nel
documento del consiglio di classe.
6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007,
siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue
straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama
l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica
della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le fasi di
svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla
valutazione delle tre prove scritte e quella dell'attribuzione del
punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere,
fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto
coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di
competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta
di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente
assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi
presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu' approssimato.
7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti
tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova
scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni
dettate con la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, il candidato sceglie
la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio
pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di classe proceda
alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le
disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto
del colloquio tutte le lingue straniere studiate dai singoli
candidati e rappresentate nella competente commissione.
8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione
del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 20.
9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del
colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel
quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito
dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art.
13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15,
comma 7.