Art. 16 
 
 
                              Colloquio 
 
  1. Il colloquio deve svolgersi  in  un'unica  soluzione  temporale,
alla presenza  dell'intera  commissione.  Non  possono  sostenere  il
colloquio piu' candidati contemporaneamente. 
  2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con  la  presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma  multimediale,
scelti dal candidato. Rientra tra  le  esperienze  di  ricerca  e  di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della
classe. Negli indirizzi musicali dei  licei  pedagogici  lo  studente
puo' iniziare il colloquio mediante  l'esecuzione  di  un  brano  sul
proprio strumento musicale. 
  Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il  candidato
puo'  introdurre  il  colloquio  mediante   una   breve   performance
coreutica.  Preponderante  rilievo   deve   essere   riservato   alla
prosecuzione  del  colloquio,  che,  in  conformita'   dell'art.   1,
capoverso art. 3-comma 4, della legge  11  gennaio  2007,n.  1,  deve
vertere su  argomenti  di  interesse  multidisciplinare  proposti  al
candidato e con riferimento costante e rigoroso  ai  programmi  e  al
lavoro didattico realizzato nella classe  durante  l'ultimo  anno  di
corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante  la  proposta
di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione  di
cui il candidato individua le componenti culturali,  discutendole.  Ẻ
d'obbligo,  inoltre,  provvedere  alla  discussione  degli  elaborati
relativi alle prove scritte. 
  3. Il colloquio, nel rispetto della sua  natura  multidisciplinare,
non puo' considerarsi  interamente  risolto  se  non  si  sia  svolto
secondo tutte le fasi sopra indicate e se non  abbia  interessato  le
diverse discipline. 
  4.  A  tal  fine,  la   commissione   deve   curare   l'equilibrata
articolazione e durata delle diverse fasi  del  colloquio,  che  deve
riguardare  l'argomento  o  la  ricerca  o  il  progetto  scelti  dal
candidato,  la  discussione  degli  argomenti  attinenti  le  diverse
discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. 
  5.  Negli  Istituti  professionali,   la   commissione,   ai   fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', organizza
il colloquio,  tenendo  conto  anche  delle  esperienze  condotte  in
alternanza scuola lavoro e/o delle attivita' sviluppate nell'area  di
professionalizzazione, opportunamente e dettagliatamente indicate nel
documento del consiglio di classe. 
  6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli  istituti
tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del  31  gennaio  2007,
siano stati designati commissari interni  i  tre  docenti  di  lingue
straniere, oltre a due  docenti  di  altre  discipline,  si  richiama
l'obbligo del Presidente di salvaguardare  la  composizione  numerica
della commissione - non piu' di sei commissari - in tutte le fasi  di
svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella  relativa  alla
valutazione delle tre prove scritte e  quella  dell'attribuzione  del
punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue  straniere,
fermo restando in relazione alle  scelte  dei  candidati  il  diretto
coinvolgimento  di  ciascuno  di  essi  nell'esame  sulla  lingua  di
competenza, operano di comune accordo, esprimendo una  sola  proposta
di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il  Presidente
assume la proposta risultante dalla  media  aritmetica  dei  punteggi
presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu' approssimato. 
  7. Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei  e  degli  istituti
tecnici, nei quali la lingua  straniera,  oggetto  di  seconda  prova
scritta, sia affidata ai commissari interni secondo  le  disposizioni
dettate con la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, il  candidato  sceglie
la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del  colloquio
pluridisciplinare. Diversamente, ove il consiglio di  classe  proceda
alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le
disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono  oggetto
del  colloquio  tutte  le  lingue  straniere  studiate  dai   singoli
candidati e rappresentate nella competente commissione. 
  8. La commissione d'esame dispone di 30 punti  per  la  valutazione
del colloquio. Al colloquio giudicato  sufficiente  non  puo'  essere
attribuito un punteggio inferiore a 20. 
  9.  La  commissione  procede  all'attribuzione  del  punteggio  del
colloquio sostenuto da ciascun  candidato  nello  stesso  giorno  nel
quale il colloquio viene espletato.  Il  punteggio  viene  attribuito
dall'intera  commissione  a  maggioranza,  compreso  il   presidente,
secondo i criteri di valutazione stabiliti  come  previsto  dall'art.
13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui  all'art.  15,
comma 7.