Art. 17
Esami dei candidati in situazione di handicap
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di
verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione
culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle
prove d'esame, la commissione d'esame puo' avvalersi di personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il
linguaggio braille la Commissione puo' provvedere alla trascrizione
del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner
fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri
ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attivita'
scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda
prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta
dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla
Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di
ingrandimento.
3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della
legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior
numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della
gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati
dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal
consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere
nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al
precedente art. 2.