Art. 17 
 
 
            Esami dei candidati in situazione di handicap 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento,  la  commissione  d'esame,
sulla base della documentazione  fornita  dal  consiglio  di  classe,
relativa  alle  attivita'  svolte,  alle  valutazioni  effettuate   e
all'assistenza  prevista  per   l'autonomia   e   la   comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e che possono  consistere  nell'utilizzo  di  mezzi  tecnici  o  modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono  consentire  di
verificare  che  il  candidato  abbia  raggiunto   una   preparazione
culturale  e  professionale  idonea  per  il  rilascio  del   diploma
attestante il superamento dell'esame. Per  la  predisposizione  delle
prove d'esame, la commissione d'esame  puo'  avvalersi  di  personale
esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se  necessario,
dei medesimi operatori che  hanno  seguito  l'alunno  durante  l'anno
scolastico. 
  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in  linguaggio  braille,  ove  vi  siano
candidati  non  vedenti.  Per  i  candidati  che  non  conoscono   il
linguaggio braille la Commissione puo' provvedere  alla  trascrizione
del testo ministeriale  su  supporto  informatico,  mediante  scanner
fornito dalla scuola, autorizzando anche la  utilizzazione  di  altri
ausili  idonei,  abitualmente  in  uso   nel   corso   dell'attivita'
scolastica ordinaria. 
  Per i candidati ipovedenti i testi  della  prima  e  della  seconda
prova scritta sono trasmessi  in  formato  ingrandito,  su  richiesta
dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica  alla
Struttura  tecnica  operativa  del  Ministero   la   percentuale   di
ingrandimento. 
  3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione  delle  prove  scritte  e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma  3  dell'art.  16  della
legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior
numero di giorni rispetto a quello  stabilito  dal  calendario  degli
esami. In  casi  eccezionali,  la  commissione,  tenuto  conto  della
gravita' dell'handicap, della  relazione  del  consiglio  di  classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte  equipollenti  in  un
numero maggiore di giorni. 
  4.  I  candidati  che   hanno   seguito   un   percorso   didattico
differenziato e sono stati  valutati  dal  consiglio  di  classe  con
l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate,
coerenti  con  il  percorso  svolto  finalizzate  solo  al   rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 323/1998. I testi delle prove  scritte  sono  elaborati
dalle  commissioni,  sulla  base  della  documentazione  fornita  dal
consiglio  di   classe.   Per   detti   candidati,   il   riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va  indicato  solo  nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
  5.  Agli  alunni,  ammessi  dal  Consiglio  di  classe  a  svolgere
nell'ultimo  anno  un  percorso  di  studio  conforme  ai   programmi
ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione
positiva in sede di scrutinio finale, e' attribuito per il terzultimo
e penultimo anno un credito scolastico  sulla  base  della  votazione
riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
precedente art. 2.