Art. 18
Assenze dei candidati sessione suppletiva
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita
fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare
alla prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della
prima e seconda prova scritta si seguono le modalita' di cui al
precedente art. 14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta' di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive,
presentando probante documentazione entro il giorno successivo a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si
osservano le modalita' di cui al decreto ministeriale n. 429 del
20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile
sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il
diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da'
comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla
base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
7. La commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei
candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo
l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il
candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la
prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino piu' commissioni, i
candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette
commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione.
Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a
conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di
provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.