Art. 18 
 
 
              Assenze dei candidati sessione suppletiva 
 
  1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con  visita
fiscale o per  grave  documentato  motivo,  riconosciuto  tale  dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita'  di  partecipare
alla prove scritte, e' data facolta' di  sostenere  le  prove  stesse
nella sessione suppletiva secondo il diario previsto  dal  precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei  testi  della
prima e seconda prova scritta si  seguono  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 14. 
  2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di svolgimento della seconda prova scritta  hanno  facolta'  di
chiedere di essere ammessi a sostenere le prove  scritte  suppletive,
presentando probante documentazione  entro  il  giorno  successivo  a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda  prova,  al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa. 
  3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare  probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito  per  la
prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza  prova  si
osservano le modalita' di cui al  decreto  ministeriale  n.  429  del
20/11/2000. 
  4. In casi eccezionali, qualora  non  sia  assolutamente  possibile
sostenere le prove  scritte  nella  sessione  suppletiva  secondo  il
diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati  che  si  trovino
nelle condizioni di cui al comma  1  possono  chiedere  di  sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria. 
  5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne  da'
comunicazione agli interessati e al Direttore  generale  dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente. 
  6. Relativamente ai casi di cui al comma  4,  il  Ministero,  sulla
base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli  uffici
scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e  le
modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 
  7. La commissione  puo'  disporre  che,  in  caso  di  assenza  dei
candidati determinata dagli stessi motivi  di  cui  al  comma  1,  il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario. 
  8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito,  il
presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo
l'esame stesso debba proseguire o essere  completato,  ovvero  se  il
candidato  debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per   la
prosecuzione o per il completamento. 
  9. Qualora  nello  stesso  istituto  operino  piu'  commissioni,  i
candidati  alle  prove  scritte  suppletive  appartenenti   a   dette
commissioni  possono  essere   assegnati   dal   Direttore   generale
dell'Ufficio   Scolastico   Regionale   ad   un'unica    commissione.
Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e  trasmette,  a
conclusione  delle  prove,  gli   elaborati   alle   commissioni   di
provenienza  dei  candidati,  competenti  a  valutare  gli  elaborati
stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati  sono,  altresi',
competenti nella formulazione e scelta della terza prova.