Art. 19 
 
 
                           Verbalizzazione 
 
  1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che  caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le  risultanze  delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato. 
  2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma  fedelmente
le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali  si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e  nella
sua interezza e che le  deliberazioni  adottate  siano  pienamente  e
congruamente motivate.