Art. 19
Verbalizzazione
1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano
lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente
le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si
perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella
sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.