Art. 2 
 
 
                          Candidati interni 
 
  1. Sono ammessi all'esame di Stato: 
    a) gli alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie  che  abbiano
frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale  conseguano
una votazione non inferiore a sei decimi  in  ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un  unico  voto
secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  comportamento   non
inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122). 
    b) gli alunni delle scuole statali e paritarie  che  siano  stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10  (cfr.  art.
6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno  2009,
n. 122); 
    c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui  alla  lettera
a), gli alunni delle  scuole  legalmente  riconosciute,  nelle  quali
continuano a funzionare corsi di studio fino al  loro  completamento,
ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  febbraio  2006,
n. 27; 
    d) gli alunni delle scuole legalmente  riconosciute  che,  avendo
frequentato la penultima classe  di  un  corso  di  studi  avente  le
caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c),  siano  stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato
art. 6, comma 2, decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
2009, n. 122); 
    e) nella regione Lombardia gli studenti in possesso  del  diploma
di  «Tecnico»  conseguito  nei   percorsi   di   IeFP   che   abbiano
positivamente frequentato il corso  annuale  previsto  dall'art.  15,
comma 6 del decreto legislativo n. 226/2005 e  dall'Intesa  16  marzo
2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia,  i  quali  sono  considerati
aspiranti interni. 
  Il Direttore Scolastico Regionale,  sulla  base  dell'elenco  degli
aspiranti presentato da  ciascuna  Istituzione  Formativa  presso  la
quale tali studenti hanno  frequentato  il  corso  di  cui  al  comma
precedente,  ne  dispone  l'assegnazione   a   classi   di   istituto
professionale statale, per la necessaria  valutazione  dei  risultati
finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato. 
  L'ammissione all'Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale
dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale  tali
studenti sono stati assegnati in qualita' di aspiranti interni, sulla
base di una relazione  analitica,  organica  e  documentata,  fornita
dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. 
  In tale relazione sono  evidenziati  il  curriculum  formativo,  le
valutazioni  intermedie  e   finali   dei   singoli   candidati,   il
comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai  fini
dello scrutinio finale. 
  Gli aspiranti  ammessi  all'Esame  sono  considerati  a  tutti  gli
effetti candidati interni e la  classe-commissione  alla  quale  sono
assegnati, sul piano organizzativo si configura come «articolata». 
  2.  Premesso  che  la  valutazione  e'  espressione  dell'autonomia
professionale propria della funzione docente,  nella  sua  dimensione
sia individuale che collegiale (art.  1,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 122/2009), la valutazione degli alunni
in sede di scrutinio finale e' effettuata dal consiglio di classe. In
caso di parita', prevale il voto del Presidente, ai  sensi  dell'art.
79, comma 4 del regio decreto 4 maggio  1925,n.653  e  dell'art.  37,
comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  3. Nel caso di ammissione agli esami  di  qualifica  di  istruzione
professionale e di  licenza  di  maestro  d'arte,  atteso  il  regime
transitorio  che  caratterizza  attualmente   la   disciplina   della
qualifiche  professionali,  si   ritiene   necessario   fare   ancora
riferimento alla regolamentazione degli esami  medesimi,  cosi'  come
prevista dalle relative disposizioni di cui alla O.M. 21 maggio 2001,
n. 90. 
  4. Le deliberazioni del  Consiglio  di  classe  di  non  ammissione
all'esame devono essere puntualmente motivate. 
  5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente  in  sede  di
scrutinio finale (votazione non inferiore a sei  decimi  in  ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione  di  un
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto  di  comportamento
non inferiore a sei decimi),  il  consiglio  di  classe,  nell'ambito
della propria autonomia decisionale,  adotta  liberamente  criteri  e
modalita' da seguire per la formalizzazione  della  deliberazione  di
ammissione. 
  6. L'esito della valutazione: 
    se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede
d'esame, del voto di ciascuna disciplina  e  del  comportamento,  del
punteggio relativo al  credito  scolastico  dell'ultimo  anno  e  del
credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; 
    se negativo non prevede la pubblicazione di voti e  punteggi,  ma
solo della dicitura «Non ammesso». 
    gli alunni certificati con  disabilita',  che  hanno  seguito  un
percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai  sensi
dell'art. 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono  valutati
dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e  di  un  credito
scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono,
pertanto, ammessi - sulla base di motivata e  puntuale  deliberazione
del consiglio di classe - a sostenere gli esami  di  Stato  su  prove
differenziate,  coerenti  con   il   percorso   svolto,   finalizzate
esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art.  13  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Anche  per  tali
alunni si procede alla  pubblicazione,  all'albo  dell'Istituto  sede
d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in
caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di  voti  e
punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». 
  Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n. 90,  per
i  voti  riportati  nello  scrutinio  finale   si   aggiunge,   nelle
certificazioni rilasciate  ma  non  nei  tabelloni  affissi  all'albo
dell'istituto, che la votazione  e'  riferita  al  P.E.I.  e  non  ai
programmi ministeriali. 
  7. Per tutti gli studenti e gli  aspiranti  esaminati  in  sede  di
scrutinio finale i voti  attribuiti  in  ciascuna  disciplina  e  sul
comportamento, nonche' i punteggi del credito, sono  riportati  nelle
pagelle e nel registro generale dei voti. 
  8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'art. 15, comma 6,
del decreto legislativo n.  226/2005  saranno  inseriti  in  apposito
distinto elenco, che sara' allegato al  Registro  generale  dei  voti
della classe alla quale essi sono stati assegnati. 
  9. A partire dall'anno scolastico  2008/2009,  la  valutazione  sul
comportamento concorre alla determinazione  del  credito  scolastico.
Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame
di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1° settembre 2008,  n.  137,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169). 
  10. Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  per
abbreviazione per merito,  il  corrispondente  esame  di  Stato,  gli
studenti iscritti alle penultime classi che  nello  scrutinio  finale
(a.s. 2010/2011) per la promozione all'ultima classe hanno  riportato
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
e non meno di otto decimi nel comportamento,  che  hanno  seguito  un
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo  grado  e
che hanno riportato una votazione non inferiore  a  sette  decimi  in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e  non  inferiore  a  otto
decimi  nel  comportamento  negli  scrutini  finali  dei   due   anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze  nei  due
anni   predetti.   Le   votazioni   suddette   non   si   riferiscono
all'insegnamento  della  religione  cattolica.  La  valutazione   del
comportamento si riferisce alla classe penultima e  alle  due  classi
antecedenti (cfr. decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno
2009,  n.  122,  artt  .6,  comma  2  e  art.14,  comma  3;   decreto
ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del  14  gennaio
2010). Per  i  candidati  agli  esami  per  indirizzi  di  istruzione
professionale,  ai  fini  dell'ammissione  all'esame  di  Stato   per
abbreviazione per merito, per la classe terza si  fa  riferimento  ai
voti riportati nello scrutinio finale e non  al  voto  conseguito  in
sede di esame di qualifica (parere Ufficio  Legislativo  in  data  16
febbraio 2010). 
  La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della
penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la
non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (cfr.  art.  2,
comma 3, del decreto legge 1°  settembre  2008,  n.  137,  convertito
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ). 
  11.  I  candidati  non  devono  essere   incorsi   nella   sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di  Stato,  prevista  dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. 
  12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari  commesse  durante  le
sessioni d'esame sono inflitte dalla  commissione  di  esame  e  sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235). 
  13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, «ai fini della validita' dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno  di  corso,  per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'  richiesta
la   frequenza   di   almeno   tre   quarti    dell'orario    annuale
personalizzato». Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con
la C.M. 4 marzo 2011, n. 20.