Art. 2
Candidati interni
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art.
6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122);
c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera
a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali
continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento,
ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27;
d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo
frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati
ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato
art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122);
e) nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma
di «Tecnico» conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano
positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15,
comma 6 del decreto legislativo n. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo
2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati
aspiranti interni.
Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell'elenco degli
aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la
quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma
precedente, ne dispone l'assegnazione a classi di istituto
professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati
finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato.
L'ammissione all'Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale
dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali
studenti sono stati assegnati in qualita' di aspiranti interni, sulla
base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita
dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.
In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le
valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il
comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini
dello scrutinio finale.
Gli aspiranti ammessi all'Esame sono considerati a tutti gli
effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono
assegnati, sul piano organizzativo si configura come «articolata».
2. Premesso che la valutazione e' espressione dell'autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione
sia individuale che collegiale (art. 1, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 122/2009), la valutazione degli alunni
in sede di scrutinio finale e' effettuata dal consiglio di classe. In
caso di parita', prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art.
79, comma 4 del regio decreto 4 maggio 1925,n.653 e dell'art. 37,
comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Nel caso di ammissione agli esami di qualifica di istruzione
professionale e di licenza di maestro d'arte, atteso il regime
transitorio che caratterizza attualmente la disciplina della
qualifiche professionali, si ritiene necessario fare ancora
riferimento alla regolamentazione degli esami medesimi, cosi' come
prevista dalle relative disposizioni di cui alla O.M. 21 maggio 2001,
n. 90.
4. Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione
all'esame devono essere puntualmente motivate.
5. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di
scrutinio finale (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento
non inferiore a sei decimi), il consiglio di classe, nell'ambito
della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e
modalita' da seguire per la formalizzazione della deliberazione di
ammissione.
6. L'esito della valutazione:
se positivo prevede la pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede
d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del
punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del
credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma
solo della dicitura «Non ammesso».
gli alunni certificati con disabilita', che hanno seguito un
percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi
dell'art. 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati
dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito
scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono,
pertanto, ammessi - sulla base di motivata e puntuale deliberazione
del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate
esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Anche per tali
alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede
d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in
caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e
punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n. 90, per
i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle
certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo
dell'istituto, che la votazione e' riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali.
7. Per tutti gli studenti e gli aspiranti esaminati in sede di
scrutinio finale i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul
comportamento, nonche' i punteggi del credito, sono riportati nelle
pagelle e nel registro generale dei voti.
8. Gli aspiranti provenienti dai corsi di cui all'art. 15, comma 6,
del decreto legislativo n. 226/2005 saranno inseriti in apposito
distinto elenco, che sara' allegato al Registro generale dei voti
della classe alla quale essi sono stati assegnati.
9. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul
comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.
Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame
di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
10. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per
abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli
studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale
(a.s. 2010/2011) per la promozione all'ultima classe hanno riportato
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto
decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due
anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all'insegnamento della religione cattolica. La valutazione del
comportamento si riferisce alla classe penultima e alle due classi
antecedenti (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122, artt .6, comma 2 e art.14, comma 3; decreto
ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99; nota prot. 236 del 14 gennaio
2010). Per i candidati agli esami per indirizzi di istruzione
professionale, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per
abbreviazione per merito, per la classe terza si fa riferimento ai
voti riportati nello scrutinio finale e non al voto conseguito in
sede di esame di qualifica (parere Ufficio Legislativo in data 16
febbraio 2010).
La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della
penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se', la
non ammissione, per abbreviazione, all'esame di Stato (cfr. art. 2,
comma 3, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ).
11. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).
13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, «ai fini della validita' dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato». Si richiamano in proposito i chiarimenti forniti con
la C.M. 4 marzo 2011, n. 20.