Art. 20 
 
 
         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi 
 
  1.  Ciascuna  classe-commissione  d'esame  si  riunisce,   per   le
operazioni intese alla valutazione finale  e  alla  elaborazione  dei
relativi atti, subito  dopo  la  conclusione  di  tutti  i  colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto  le  prove  scritte
nella sessione suppletiva. 
  2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale  complessivo  in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al  colloquio  e  dei  punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. 
  3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100. 
  4. Fermo restando il punteggio massimo  di  cento,  la  commissione
d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i  criteri  determinati
ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di  5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato  complessivo  nella  prova  d'esame  pari  ad
almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per  l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. 
  5. La Commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti  senza
fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: 
    a) abbiano conseguito il credito scolastico  massimo  complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica  23  luglio  1998,  n.
323; 
    b)  abbiano  riportato  negli  scrutini  finali   relativi   alla
penultima e all'ultima classe solo voti uguali  o  superiori  a  otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 
  Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011,  ai
fini dell'attribuzione della  lode,  il  credito  scolastico  annuale
relativo al penultimo ed ultimo anno nonche'  il  punteggio  previsto
per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti  dal  consiglio
di classe o dalla  commissione,  secondo  le  rispettive  competenze,
nella misura massima all'unanimita' (art.  4,  comma  2  del  decreto
ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99). 
  Nei casi di abbreviazione del corso di studi per  merito  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122,
art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli  esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione  a  conclusione  dell'anno
scolastico   2010/2011,   la   commissione,   all'unanimita',    puo'
motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui  all'art.
3, comma 6, della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425  e  successive
modificazioni,  a  condizione  che  abbiano  conseguito  il   credito
scolastico  massimo  complessivo  attribuibile  senza  fruire   della
integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ed  abbiano  riportato  negli
scrutini finali relativi alla terzultima e penultima classe solo voti
uguali o superiori a otto decimi, ivi  compresa  la  valutazione  del
comportamento (fatta  salva  la  media  dei  voti,  che  deve  essere
maggiore di nove).  Il  voto  di  comportamento  viene  valutato  con
riferimento esclusivo alla terzultima e penultima  classe  di  corso.
Sempre  relativamente  ai  candidati  anticipatari  per  merito   che
sostengono gli esami conclusivi del secondo  ciclo  di  istruzione  a
conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione
della lode, il credito scolastico annuale relativo  al  terzultimo  e
penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni  prova  d'esame
devono essere stati  attribuiti  dal  consiglio  di  classe  o  dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella  misura  massima
all'unanimita' (art. 4, comma 4, decreto ministeriale n.  99  del  16
dicembre 2009). Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico,  ai
candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al
decreto ministeriale n. 99/2009. 
  6. La commissione provvede, per la parte di  sua  competenza,  alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al successivo comma 7. La menzione della lode va  trascritta  sul
modello di diploma e sulla relativa  certificazione  integrativa.  Le
esperienze condotte  in  alternanza  scuola  lavoro  e  le  attivita'
relative alla terza area  dei  corsi  post-qualifica  degli  istituti
professionali  verranno  opportunamente  indicate   nel   certificato
allegato al diploma tra gli «ulteriori  elementi  caratterizzanti  il
corso di studi seguito». 
  7. Il modello  di  certificazione  e'  quello  di  cui  al  decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26. 
  8.  Per  i  candidati  che  hanno  superato  l'esame   ESABAC,   la
Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4),  concordato
con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura
della istituzione scolastica interessata al  Rettorato  dell'Academie
di Grenoble, per il rilascio del certificato provvisorio,  in  attesa
del diploma di Baccalaureat. Le istituzioni  scolastiche  riceveranno
dal Rettorato di Grenoble l'attestazione, di cui al modello allegato. 
  9. Al termine degli esami, ove  sia  possibile  redigere  in  tempo
utile i diplomi, la commissione  puo'  provvedere  a  consegnare  gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. 
  10. I presidenti delle commissioni, prima della chiusura dei lavori
e  sentiti  i  commissari,  predisporranno  la   relazione   prevista
dall'art. 14, comma  2,  del  Regolamento  avvalendosi  dell'apposito
modello (ES3) scaricabile dal sito internet dell'INVALSI al  seguente
indirizzo:
http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/rel_presidente_ones.php. 
  Tale relazione, unitamente  ad  osservazioni  sull'andamento  degli
esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente
di  commissione,  va  inviata  al   competente   Direttore   Generale
dell'Ufficio scolastico regionale al fine di fornire ogni elemento di
conoscenza utile in relazione allo svolgimento dell'esame. Una  copia
della relazione  va  infine  inserita  nella  documentazione  di  cui
all'art. 24. 
  I modelli di terza  prova  disponibili  e  l'archivio  terze  prove
saranno scaricabili direttamente dal sito  internet  dell'INVALSI  al
seguente                                                   indirizzo:
http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/atp_ones.php. 
  Sul sito dell'INVALSI, nell'area  riservata  agli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio  d'istruzione  secondaria  di  secondo
grado, sara' inoltre disponibile una proposta di scheda di correzione
per gli elaborati della prima prova scritta, al  seguente  indirizzo:
http://www.invalsi.it/download/STRUMENTORILEVAZIONE.pdf 
  11. Nel concludere i lavori, i presidenti di  commissione  affidano
all'istituto scolastico, fuori dal  plico  sigillato  contenente  gli
atti di esame, una  scheda  da  trasmettere,  tramite  il  competente
Ufficio Scolastico Regionale,  all'Ispettore  tecnico  di  vigilanza,
nella  quale  sono  riportati  i  criteri  adottati   dalle   singole
classe-commissioni per l'attribuzione della  lode  e  le  motivazioni
della relativa attribuzione ai singoli candidati. L'Ispettore tecnico
di vigilanza includera' nella sua relazione  concernente  l'andamento
degli esami un apposito paragrafo  sulle  modalita'  di  attribuzione
della  lode  da  parte  delle  commissioni,  desunte   dall'ispettore
medesimo attraverso l'esame delle schede pervenutegli.  Il  Direttore
generale  dell'Ufficio   Scolastico   regionale   inviera'   apposita
relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un  paragrafo
sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale
della Direzione generale Ordinamenti Scolastici del Ministero. 
  12. Ferma restando la competenza dei presidenti  delle  commissioni
giudicatrici al rilascio dei  diplomi,  nel  caso  questi  non  siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i  presidenti  medesimi  delegano  il  dirigente  scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi. 
  13. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati  dai
capi  degli  istituti  pareggiati  e  legalmente  riconosciuti   sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale ai sensi dell'art. 32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 445/2000. 
  14. A richiesta  degli  interessati  sono  rilasciati  certificati,
senza limitazione di numero, dai dirigenti  degli  Istituti  Statali,
paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i  quali  sono
depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo  di  studio.
Tali certificati  sono  considerati  validi  anche  per  l'iscrizione
all'Universita', purche' successivamente  sostituiti,  a  cura  degli
interessati stessi, con il diploma originale. 
  15. In caso di smarrimento del certificato integrativo del  diploma
dell'esame di stato,  il  dirigente  scolastico  rilascia  copia  del
certificato, con l'annotazione che si  tratta  di  copia  sostitutiva
dell'originale. 
  16. In ogni  caso  valgono  disposizioni  di  cui  al  Capo  III  -
semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.