Art. 20
Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
1. Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le
operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte
nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione
d'esame puo' motivatamente integrare, secondo i criteri determinati
ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad
almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l'attribuzione
del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15,
comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9.
5. La Commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza
fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo
attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art.11, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla
penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto
decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo
ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai
fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale
relativo al penultimo ed ultimo anno nonche' il punteggio previsto
per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio
di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze,
nella misura massima all'unanimita' (art. 4, comma 2 del decreto
ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99).
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami
conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno
scolastico 2010/2011, la commissione, all'unanimita', puo'
motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art.
3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive
modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito
scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della
integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 ed abbiano riportato negli
scrutini finali relativi alla terzultima e penultima classe solo voti
uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del
comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere
maggiore di nove). Il voto di comportamento viene valutato con
riferimento esclusivo alla terzultima e penultima classe di corso.
Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che
sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a
conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione
della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e
penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame
devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla
commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima
all'unanimita' (art. 4, comma 4, decreto ministeriale n. 99 del 16
dicembre 2009). Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, ai
candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al
decreto ministeriale n. 99/2009.
6. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al successivo comma 7. La menzione della lode va trascritta sul
modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le
esperienze condotte in alternanza scuola lavoro e le attivita'
relative alla terza area dei corsi post-qualifica degli istituti
professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il
corso di studi seguito».
7. Il modello di certificazione e' quello di cui al decreto
ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.
8. Per i candidati che hanno superato l'esame ESABAC, la
Commissione provvede a compilare il modello (Allegato 4), concordato
con la Parte Francese, allegato alla presente O.M., da inviare a cura
della istituzione scolastica interessata al Rettorato dell'Academie
di Grenoble, per il rilascio del certificato provvisorio, in attesa
del diploma di Baccalaureat. Le istituzioni scolastiche riceveranno
dal Rettorato di Grenoble l'attestazione, di cui al modello allegato.
9. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo
utile i diplomi, la commissione puo' provvedere a consegnare gli
stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame.
10. I presidenti delle commissioni, prima della chiusura dei lavori
e sentiti i commissari, predisporranno la relazione prevista
dall'art. 14, comma 2, del Regolamento avvalendosi dell'apposito
modello (ES3) scaricabile dal sito internet dell'INVALSI al seguente
indirizzo:
http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/rel_presidente_ones.php.
Tale relazione, unitamente ad osservazioni sull'andamento degli
esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente
di commissione, va inviata al competente Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico regionale al fine di fornire ogni elemento di
conoscenza utile in relazione allo svolgimento dell'esame. Una copia
della relazione va infine inserita nella documentazione di cui
all'art. 24.
I modelli di terza prova disponibili e l'archivio terze prove
saranno scaricabili direttamente dal sito internet dell'INVALSI al
seguente indirizzo:
http://www.invalsi.it/Estato2-0910/pagine/atp_ones.php.
Sul sito dell'INVALSI, nell'area riservata agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo
grado, sara' inoltre disponibile una proposta di scheda di correzione
per gli elaborati della prima prova scritta, al seguente indirizzo:
http://www.invalsi.it/download/STRUMENTORILEVAZIONE.pdf
11. Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano
all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli
atti di esame, una scheda da trasmettere, tramite il competente
Ufficio Scolastico Regionale, all'Ispettore tecnico di vigilanza,
nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole
classe-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni
della relativa attribuzione ai singoli candidati. L'Ispettore tecnico
di vigilanza includera' nella sua relazione concernente l'andamento
degli esami un apposito paragrafo sulle modalita' di attribuzione
della lode da parte delle commissioni, desunte dall'ispettore
medesimo attraverso l'esame delle schede pervenutegli. Il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico regionale inviera' apposita
relazione sullo svolgimento degli esami, comprensiva di un paragrafo
sulle lodi con le proprie relative valutazioni, al Direttore generale
della Direzione generale Ordinamenti Scolastici del Ministero.
12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma
ed alla consegna dei diplomi stessi.
13. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai
capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono
legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000.
14. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati,
senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali,
paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono
depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione
all'Universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale.
15. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del
certificato, con l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva
dell'originale.
16. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III -
semplificazione della documentazione amministrativa - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.