Art. 21
Pubblicazione dei risultati
1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla
Commissione, e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo
dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della
dizione esito negativo nel caso di mancato superamento dell'esame
stesso (cfr. art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122).
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
3. Per i candidati di cui all'art. 17, comma 4, il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo
nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
4. L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con
l'indicazione del punteggio finale conseguito, e' pubblicato, per
tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione,
con la formula: «Esito ESABAC: Punti....» in caso di risultato
positivo; con la sola indicazione esito negativo nel caso di mancato
superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.