Art. 21 
 
 
                     Pubblicazione dei risultati 
 
  1.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora  attribuita  dalla
Commissione,  e'  pubblicato,  per  tutti  i   candidati,   nell'albo
dell'istituto sede della commissione, con la sola  indicazione  della
dizione esito negativo nel caso  di  mancato  superamento  dell'esame
stesso (cfr. art. 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122). 
  2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura  della
Commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame. 
  3. Per i candidati di cui all'art.  17,  comma  4,  il  riferimento
all'effettuazione  delle  prove  differenziate   va   indicato   solo
nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
  4.  L'esito   della   parte   specifica   dell'esame   ESABAC   con
l'indicazione del punteggio finale  conseguito,  e'  pubblicato,  per
tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto  sede  della  commissione,
con la formula:  «Esito  ESABAC:  Punti....»  in  caso  di  risultato
positivo; con la sola indicazione esito negativo nel caso di  mancato
superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.