Art. 22 
 
 
               Versamento tassa erariale e contributo 
 
  1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni  nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di  Istituto,
e' dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere  esami  con
prove pratiche di laboratorio. 
  2. La misura  del  contributo,  pur  nel  rispetto  delle  autonome
determinazioni ed  attribuzioni  delle  istituzioni  scolastiche  sia
statali  che  paritarie,  deve,  comunque,   essere   stabilita   con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le  predette  prove
di laboratorio. 
  3.  Il  pagamento  della  tassa  erariale,  nonche'  dell'eventuale
contributo, deve essere  effettuato  e  documentato  all'istituto  di
assegnazione dei candidati, successivamente  alla  definizione  della
loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale. 
  4. In caso eventuale di cambio  di  assegnazione  di  istituto,  il
contributo gia' versato  viene  trasferito,  a  cura  del  primo,  al
secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il  secondo  istituto
abbia  deliberato  un  contributo  maggiore,  ovvero  con  diritto  a
rimborso  parziale  ove  il  contributo  richiesto  sia  di   entita'
inferiore.