Art. 22
Versamento tassa erariale e contributo
1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto,
e' dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con
prove pratiche di laboratorio.
2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome
determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia
statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con
riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove
di laboratorio.
3. Il pagamento della tassa erariale, nonche' dell'eventuale
contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di
assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della
loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.
4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il
contributo gia' versato viene trasferito, a cura del primo, al
secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto
abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a
rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entita'
inferiore.