Art. 23 
 
 
                        Validita' dei diplomi 
 
  1. Con il decreto che individua la materia  oggetto  della  seconda
prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun
indirizzo di  studio,  sono  indicati  i  titoli  di  studio  che  si
conseguono al termine dei relativi corsi di studio.