Art. 24
Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato
devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e' responsabile della
loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della
scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito
verbale sottoscritto dai presenti, che verra' inserito nel plico
stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme
dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive
disposizioni.