Art. 24 
 
 
            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza 
 
  1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami  di  Stato
devono  essere  consegnati,  con  apposito  verbale,   al   dirigente
scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e' responsabile della
loro custodia  e  dell'accoglimento  delle  richieste  di  accesso  e
dell'eventuale apertura del plico sigillato  che  contiene  gli  atti
predetti e che e' custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal
caso il  dirigente  scolastico,  alla  presenza  di  personale  della
scuola, procede all'apertura  del  plico  stesso  redigendo  apposito
verbale sottoscritto dai presenti,  che  verra'  inserito  nel  plico
stesso da sigillare immediatamente. 
  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono  le  norme
dettate dalla precitata legge 7  agosto1990,  n.  241,  e  successive
disposizioni.