Art. 26 
 
 
Esami nella regione Valle  D'Aosta  e  nella  provincia  autonoma  di
                               Bolzano 
 
  1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con  il
Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13,  recante  la  disciplina
delle modalita' e dei criteri di valutazione delle  prove  dell'esame
di Stato conclusivo dei corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore in quella regione, ai sensi  dell'art.  21,  comma  20-bis,
della legge 15 marzo 1997,  n.  59  e  successive  integrazioni,  ivi
compresa la quarta prova scritta  di  francese  disciplinata  con  la
legge regionale 3 novembre 1998, n. 52. 
  2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7 aprile 2005,avente
per oggetto: «Modifica del regolamento di esecuzione sugli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore nelle scuole dell'Alto Adige».