Art. 26
Esami nella regione Valle D'Aosta e nella provincia autonoma di
Bolzano
1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il
Regolamento emanato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina
delle modalita' e dei criteri di valutazione delle prove dell'esame
di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore in quella regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive integrazioni, ivi
compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la
legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalita' di svolgimento
della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7 aprile 2005,avente
per oggetto: «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole dell'Alto Adige».