Art. 3
Candidati esterni
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal
presente articolo coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria
di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
b) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale;
c) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima
del 15 marzo.
Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.
3. I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti
professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del precedente
comma 2, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Considerato, peraltro, il mutato quadro normativo,
si precisa quanto segue:
le esperienze concernenti la classe IV dovranno rispettare le
norme del previgente ordinamento (decreto ministeriale 15 aprile
1994);
le esperienze concernenti la classe V, si conformeranno invece a
quanto previsto dal nuovo ordinamento, in particolare dall'art. 8,
comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento sul riordino
degli Istituti professionali», che sostituisce l'area
professionalizzante, prevista dal decreto ministeriale 15 aprile
1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro. Ne consegue che,
relativamente alla classe V, la durata delle esperienze di formazione
professionale o lavorative deve corrispondere ad almeno il 50% della
quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore.
4. Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono
riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare,
l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attivita'
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o
lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione
di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei
corsi post-qualifica ad esaurimento.
5. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico
commerciale, se in possesso di promozione o idoneita' a classe
terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non piu' esistenti
(Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero, Amministrazione
industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato
unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle materie
dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneita' o promozione a classe
non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle materie
dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso di
promozione o idoneita' alla classe successiva nonche' su quelle
previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
6. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per le Attivita'
Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunita' e di lstituto tecnico per
il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente
comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del
tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato
di istituto tecnico per le Attivita' Sociali - Indirizzo Dirigenti di
comunita', il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e
pedagogia e' consentito solo con riferimento al segmento formativo
proprio della classe terminale.
7. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al
pari di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e'
ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta
classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce
titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.
8. L'ammissione dei candidati esterni e' subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza
(cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;
art. 1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167).
9. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai
commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del
medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un
numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall'art. 64, comma
4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale 22
agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007.
10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di
secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di
accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado,
possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi
1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualita' di candidati esterni,
previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7 della
presente ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1,
capoverso art. 2, comma 7; art.1-quinquies del decreto legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2009, n. 167). Sono fatti salvi eventuali obblighi
internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera, di cui
allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in
vigore il 15 gennaio 2008).
11. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
12. Non e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.
13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di
ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono
sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso di assegnazione ad
istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali
linguistici, i candidati esterni hanno facolta' di sostenere gli
esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con
decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto SIRIO»
dell'istruzione tecnica.
14. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo
ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate (es. P.N.I.), i
candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.