Art. 3 
 
 
                          Candidati esterni 
 
  1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle  condizioni  previste  dal
presente articolo coloro che: 
    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e  dimostrino  di  aver  adempiuto  all'obbligo
scolastico; 
    b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola  secondaria
di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata
del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; 
    c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare  in
cui si svolge l'esame; in tal caso i candidati  sono  esentati  dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; 
    b) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di  un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado  di  durata
almeno quadriennale; 
    c) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima
del 15 marzo. 
  Gli  alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che   intendano
partecipare agli esami di Stato in  qualita'  di  candidati  esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo. 
  2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti  professionali  e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni: 
    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e siano in  possesso  da  almeno  un  anno  del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente; 
    b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di
licenza da un numero di anni almeno pari a quello  della  durata  del
corso prescelto indipendentemente dall'eta'; 
    c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare  in
cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati  dalla
presentazione di qualsiasi titolo di  studio  inferiore,  compresi  i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di  licenza  corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3; 
    d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di  un
corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado  di  durata
almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondenti; 
    e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima
del 15 marzo. 
  Gli  alunni  delle  classi  antecedenti  l'ultima,  che   intendano
partecipare agli esami di Stato in  qualita'  di  candidati  esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo. 
  3.  I  candidati  esterni  agli  Esami  di  Stato  negli   istituti
professionali, compresi quelli di cui alla lettera c) del  precedente
comma 2, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti,  per  durata  e  contenuto,  con
quelle previste dall'ordinamento  del  tipo  di  istituto  nel  quale
svolgono l'esame. Considerato, peraltro, il mutato quadro  normativo,
si precisa quanto segue: 
    le esperienze concernenti la classe  IV  dovranno  rispettare  le
norme del previgente  ordinamento  (decreto  ministeriale  15  aprile
1994); 
    le esperienze concernenti la classe V, si conformeranno invece  a
quanto previsto dal nuovo ordinamento, in  particolare  dall'art.  8,
comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87  «Regolamento  sul  riordino
degli    Istituti    professionali»,    che    sostituisce     l'area
professionalizzante, prevista  dal  decreto  ministeriale  15  aprile
1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro.  Ne  consegue  che,
relativamente alla classe V, la durata delle esperienze di formazione
professionale o lavorative deve corrispondere ad almeno il 50%  della
quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore. 
  4. Le esperienze di  formazione  professionale  o  lavorative  sono
riferite allo  specifico  indirizzo  dell'istituto;  in  particolare,
l'esperienza   lavorativa    deve    consistere    in    un'attivita'
caratterizzata   da   contenuti   non    esclusivamente    esecutivi.
L'esperienza  lavorativa  deve  risultare,  se  subordinata,  da  una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla  presente  ordinanza  e,  se  di   altra   natura,   da   idonea
documentazione.  Per  comprovare  le  esperienze  di   formazione   o
lavorative  svolte  presso  pubbliche  amministrazioni   e'   ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' conforme  al  modello  allegato,  prodotta  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La  disposizione
di cui al presente comma non si applica ai candidati agli  esami  nei
corsi post-qualifica ad esaurimento. 
  5. I candidati esterni agli esami  di  Stato  di  istituto  tecnico
commerciale, se in  possesso  di  promozione  o  idoneita'  a  classe
terminale  dei  seguenti  indirizzi  ad  oggi  non   piu'   esistenti
(Amministrativo, Mercantile, Commercio con l'estero,  Amministrazione
industriale)  possono  sostenere  le  prove  degli  esami  di   Stato
unicamente per l'indirizzo Giuridico-economico-aziendale dell'attuale
ordinamento, previo superamento dell'esame preliminare sulle  materie
dell'ultimo anno. Se in possesso di idoneita' o promozione  a  classe
non terminale, sostengono, invece, l'esame preliminare sulle  materie
dell'anno o  degli  anni  per  i  quali  non  siano  in  possesso  di
promozione o idoneita'  alla  classe  successiva  nonche'  su  quelle
previste dal piano di studi dell'ultimo anno. 
  6.  E'  consentito  ai  candidati  esterni  agli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto tecnico per  le  Attivita'
Sociali - Indirizzo Dirigenti di comunita' e di lstituto tecnico  per
il  turismo,  i  quali,  per  motivi   di   impedimento   debitamente
comprovati, non abbiano,  rispettivamente,  svolto  il  tirocinio  di
psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia,  sostenere
ugualmente gli esami di Stato  stessi.  Il  mancato  svolgimento  del
tirocinio  e  la  mancata  effettuazione  della  pratica  di  agenzia
dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato
di istituto tecnico per le Attivita' Sociali - Indirizzo Dirigenti di
comunita', il mancato  svolgimento  del  tirocinio  di  psicologia  e
pedagogia e' consentito solo con riferimento  al  segmento  formativo
proprio della classe terminale. 
  7. Per i candidati, quindi, che sostengono  esami  preliminari,  al
pari di quelli che sostengono esami di idoneita', tale carenza non e'
ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo  (terza  e  quarta
classe), anche atteso che il superamento di detti  esami  costituisce
titolo di frequenza di una classe che,  come  da  programma,  ha  nel
tirocinio una parte integrante della corrispondente materia. 
  8. L'ammissione dei candidati esterni e' subordinata al superamento
dell'esame preliminare di cui all'art.  7  della  presente  ordinanza
(cfr. legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3;
art. 1-quinquies  del  decreto  legge  25  settembre  2009,  n.  134,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n.167). 
  9. I candidati esterni, provenienti da Paesi  dell'Unione  Europea,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai
commi 1 e 2,  lettere  a),  c),  d),  previo  superamento  dell'esame
preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza. Il  requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a)  del
medesimo comma 1, si intende  soddisfatto  con  la  frequenza  di  un
numero  di  anni  di  istruzione  almeno  pari  a   quello   previsto
dall'ordinamento  italiano   per   l'assolvimento   dell'obbligo   di
istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge  finanziaria  2007),  modificato  dall'art.  64,  comma
4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale  22
agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007. 
  10. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione  Europea,  che
abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all'estero classi di  istruzione  secondaria  di
secondo grado,  ovvero  abbiano  comunque  conseguito  il  titolo  di
accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo  grado,
possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dai  commi
1 e 2, lettere a), b), c), d),  in  qualita'  di  candidati  esterni,
previo superamento dell'esame preliminare di  cui  all'art.  7  della
presente ordinanza (cfr.  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  art.  1,
capoverso art. 2, comma  7;  art.1-quinquies  del  decreto  legge  25
settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla  legge  24
novembre  2009,  n.  167).  Sono  fatti  salvi   eventuali   obblighi
internazionali (ivi compresa l'Intesa tra Italia e Svizzera,  di  cui
allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in
vigore il 15 gennaio 2008). 
  11. Non sono ammessi agli esami di Stato i  candidati  che  abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio. 
  12. Non e' consentito ripetere esami di Stato  dello  stesso  tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo. 
  13. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato  negli
istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali  di
ordinamento e struttura. In tal caso,  i  candidati  medesimi  devono
sostenere gli  esami,  compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi
relativi   all'indirizzo   sperimentale    prescelto    e    presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. Nel caso  di  assegnazione  ad
istituti statali o paritari, ove  funzionino  indirizzi  sperimentali
linguistici, i candidati esterni  hanno  facolta'  di  sostenere  gli
esami, compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati  con
decreto ministeriale 31  luglio  1973  oppure  su  quelli  del  corso
sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami. 
  I candidati esterni non possono sostenere gli esami  di  Stato  nei
corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il  c.d.   «Progetto   SIRIO»
dell'istruzione tecnica. 
  14. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome»  di  solo
ordinamento o «non assistite»  (dette  anche  minisperimentazioni)  e
sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate  (es.  P.N.I.),  i
candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di  partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.