Art. 4
Sedi degli esami
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti legalmente
riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede
d'esame e' l'istituto da essi frequentato.
2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362,
comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli
istituti paritari.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione
in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione
comunque denominati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole
paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore
avente comunanza di interessi.
4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza
ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente
dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da
parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle
immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come
competente. Cosi' parimenti procederanno gli Uffici Scolastici
Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio
Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.
La mancata osservanza della disposizione di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge
25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato,
fatte salve le responsabilita' penali, civili e amministrative a
carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche
interessate.
5. I Direttori Generali, verificato il possesso dei requisiti di
ammissione agli esami - compreso il requisito della residenza, che
deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 - provvedono ad assegnare i
candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi
sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di
assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda,
nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo
indirizzo, nella regione. I Direttori Generali danno comunicazione
agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso
positivo, la scuola di assegnazione.
Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo
dirigenti di comunita' presso gli Istituti Tecnici per le attivita'
Sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui
al presente articolo, commi 20 e 21.
6. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, tenuto
conto che ad ogni singola classe sono assegnati non piu' di
trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art.1, capoverso
art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di
domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto
dall'art. 1, capoverso art. 4 - comma 9, della legge citata n.
1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi,
l'esistenza di idonea ricettivita' dell'Istituto, in relazione al
numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla
materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero
sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo
istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la
formazione delle commissioni.
I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non
utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle
prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie
garanzie di sicurezza.
7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni
agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50%
degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati
per classe, il Direttore Generale puo' costituire (nel rispetto del
vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni
con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente
presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli
candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione
scolastica statale potra' essere costituita soltanto una
classe/commissione di soli candidati esterni.
Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potra'
essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali -
esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea
diffusione sul territorio nazionale.
8. In particolare, nell'assegnazione delle domande dei candidati
esterni, i Direttori Generali seguono la procedura di cui alla C.M.
n.85 del 13 ottobre 2010 (circolare che conferma le precedenti: C.M.
n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25
settembre 2008, e la C.M. n.85 del 15 ottobre 2009) rispettando,
inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse dai candidati
esterni a livello comunale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione
agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo
indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede, ai sensi
delle succitate circolari, alla ripartizione delle domande su altre
istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne' agli
istituti richiesti ne' ad altri istituti dello stesso indirizzo di
studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i
Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in
ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati
esterni ed il criterio della territorialita' di cui al decreto legge
n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Da ultimo, nell'impossibilita' di accogliere le domande in ambito
provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa
procedura gia' utilizzata precedentemente.
Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale
l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato -
acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad
altro Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede,
dandone comunicazione all'interessato.
9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.
10. Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere l'esame
di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza
anagrafica dovra' presentare al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale
di cui al decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e
l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le
prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato
e' minorenne, la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta'
parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato. Nel
caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione
degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della regione ove e' ubicata la localita' indicata dal
candidato, informandone l'interessato, e trasmettendo la relativa
domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda.
L'interessato e' informato dell'Istituto di assegnazione.
11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali,
sopravvenute o gia' esistenti al momento della presentazione della
domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravita' ed
eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in un
comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma
della propria regione, dovra' presentare al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti
la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo
previsto dal decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il
candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e' minorenne, la
dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato con la
precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione
positiva, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria
regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa
domanda e informandone l'interessato.
Il Capo dell'Istituto al quale e' stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola
classe/commissione d'esame sono assegnati non piu' di trentacinque
candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art. 4 comma
2) verifica in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di
candidati esterni - assegnati all'Istituto da parte del Direttore
Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007
- non venga superato il limite massimo, previsto dall'art. 1,
capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per
cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe
terminale.
14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto a
verificare la completezza e la regolarita' delle domande e dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve
essere effettuato prima della formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico e'
tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale
eventuali irregolarita' non sanabili riscontrate.
15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul
territorio nazionale:
15.1. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso
indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori
Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della
provincia.
15.2 In tale situazione, i Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali procedono alla configurazione di apposite
commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti
statali in base:
alla piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi
di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali,
del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa
che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.
I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico
dell'istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le
commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di
assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenze.
Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale le materie per le quali non e' stato possibile
procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovra' reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno.
Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono
state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite
commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli
anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta
necessita', il medesimo dirigente scolastico puo' nominare anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a
supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente
scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna designazione. Quest'ultimo reperira' i commissari mancanti.
Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame.
Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del
Dirigente scolastico dell'istituto statale presso il quale i
candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza che sui
diplomi, accanto alla denominazione dell'istituto, deve essere
apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio
del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua
delega, al Dirigente scolastico.
ll Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale da'
comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati
assegnati. Al fine di valutare la congruita' dei programmi di esame
presentati dai candidati, l'Istituto di assegnazione acquisisce i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame.
16. I candidati provenienti da uno stesso istituto non statale e
non paritario o da corsi di preparazione comunque denominati sono
assegnati, sempreche' non si arrechi pregiudizio alla corretta
organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente
allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che
abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi di
preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi.
17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica:
17.1 - I Direttori Generali regionali valutano le richieste di
effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di
candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli
esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le commissioni
a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le
prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
17.2 - Per i candidati che hanno frequentato periodi
temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o
in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si
procede come di seguito:
a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o
inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella
nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza
elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai
predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di
appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009).
b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata
prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella
nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione,
previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli
elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della
classe di appartenenza (art.11, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 122/2009). Il verbale dello scrutinio e'
trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei
risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.
Tanto nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato
dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo
scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della
scuola di appartenenza, il candidato ricoverato in ospedale o in
luogo di cura e' assegnato alla competente commissione esaminatrice
costituita nella scuola di appartenenza. I Direttori Generali
regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame
presso gli ospedali o i luoghi di cura nei quali i candidati sono
ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino
l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o
regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma,
nella sessione suppletiva.
18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e'
individuata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami.
19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
20. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di
comunita':
20.1- Presentazione delle domande - Gli interessati presentano
domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione
di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle
istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per
le attivita' sociali, con lo specifico indirizzo («Dirigente di
comunita'») e con classi terminali, ubicato nella regione di
residenza.
20.2 - Modalita' di assegnazione - Il Direttore Generale
procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni
generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla C.M. n. 85
del 13 ottobre 2010 e delle precedenti, CM n. 90/2007, come
modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e C.M. n. 85/2009,
osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Puo'
costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente
presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
20.3 - Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede
d'esame - Nel caso di impossibilita' di assegnazione di tutte le
domande a Istituto Tecnico per le Attivita' Sociali (ITAS) con lo
specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai
candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o
piu' istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
1. ITAS con lo specifico indirizzo («Dirigenti di
comunita'»), senza classi terminali;
2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti
ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se
privo di classi terminali;
3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente
scolastico interessato, tiene presente:
la piu' elevata coincidenza di classi di concorso di docenti
anche di classi non terminali presenti nell'istituto, in relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato;
la materiale capienza dei locali.
Dopo avere cosi' individuato gli istituti statali da utilizzare
quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite
commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge.
Ai candidati e' data tempestiva comunicazione della avvenuta
assegnazione.
20.4 - Programma d'esame - Per i candidati esterni presso
istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunita' il
punto di riferimento per i programmi e' costituito dall'attivita'
didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del
15 maggio.
Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di
commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento e'
individuata dal Dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet:http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato -
quadro normativo 1999/2000).
20.5 - Diplomi e certificazioni - Per i candidati esterni che
non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS con lo specifico
indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla
denominazione dell'istituto, recheranno l'apposizione specifica:
«Solo sede d'esame».
Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di
diploma di istituto tecnico per attivita' sociali - specializzazione:
dirigente di comunita.
21. Corsi ad indirizzo linguistico - I candidati che chiedono di
sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la
domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione
di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande,
nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo
inizialmente l'ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici
statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di
residenza.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte
nel comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati
nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettivita' negli altri
licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza,
le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui cio' non sia possibile, l'assegnazione e' disposta
ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita' negli altri licei linguistici della provincia, il
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali
o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo
linguistico.
Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande
in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il
Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale,
preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso
istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad
indirizzo linguistico.
Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove
funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno
facolta' di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione
scolastica sede di esami.