Art. 4 
 
 
                          Sedi degli esami 
 
  1. Sono sedi degli esami  per  i  candidati  interni  gli  istituti
statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati  di  cui
all'art. 2, comma  1,  lettere  c)  e  d),  gli  istituti  legalmente
riconosciuti da essi frequentati. Per  gli  alunni  interni  la  sede
d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 
  2. Per i candidati esterni, salvo quanto  previsto  dall'art.  362,
comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e  gli
istituti paritari. 
  3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la  loro  preparazione
in scuole non statali e non paritarie  o  in  corsi  di  preparazione
comunque denominati e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole
paritarie che dipendano dallo  stesso  gestore  o  da  altro  gestore
avente comunanza di interessi. 
  4. Per i candidati esterni gli  istituti  statali  e  gli  istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel  comune  di  residenza
ovvero, in caso  di  assenza  nel  comune  dell'indirizzo  di  studio
indicato nella domanda, nella provincia, e,  nel  caso  di  ulteriore
assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 7  settembre  2007,  n.  147,
convertito  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.  176.  Le   relative
documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati
direttamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico  Regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno
tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. 
  Gli istituti scolastici, statali  o  paritari,  che  impropriamente
dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di  Stato  da
parte  dei  candidati  esterni,  hanno  l'obbligo   di   trasmetterle
immediatamente  all'unico  organo  individuato   dalla   legge   come
competente.  Cosi'  parimenti  procederanno  gli  Uffici   Scolastici
Regionali,  trasmettendo   sollecitamente   al   competente   Ufficio
Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute. 
  La mancata osservanza della disposizione di cui all'art.  1,  comma
2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge
25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione  all'esame  di  Stato,
fatte salve le responsabilita'  penali,  civili  e  amministrative  a
carico   dei   soggetti   preposti   alle   istituzioni   scolastiche
interessate. 
  5. I Direttori Generali, verificato il possesso  dei  requisiti  di
ammissione agli esami - compreso il requisito  della  residenza,  che
deve essere comprovato  secondo  le  norme  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 - provvedono ad  assegnare  i
candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi
sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso  di
assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato  nella  domanda,
nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa  del  medesimo
indirizzo, nella regione. I Direttori  Generali  danno  comunicazione
agli  interessati  dell'esito  della  verifica,  indicando  in   caso
positivo, la scuola di assegnazione. 
  Per i  candidati  esterni  agli  esami  di  Stato  per  l'indirizzo
dirigenti di comunita' presso gli Istituti Tecnici per  le  attivita'
Sociali e per l'indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di  cui
al presente articolo, commi 20 e 21. 
  6. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici  Regionali,  tenuto
conto  che  ad  ogni  singola  classe  sono  assegnati  non  piu'  di
trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art.1, capoverso
art. 4 comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di
domande di candidati esterni, non venga superato il limite,  previsto
dall'art. 1, capoverso art. 4  -  comma  9,  della  legge  citata  n.
1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi,
l'esistenza di idonea ricettivita'  dell'Istituto,  in  relazione  al
numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla
materiale  capienza  dei  locali  e  alla  presenza  di   un   numero
sufficiente di docenti - anche di classi non terminali  del  medesimo
istituto - per l'effettuazione degli esami  preliminari  e/o  per  la
formazione delle commissioni. 
  I Direttori Generali regionali  verificano  che  gli  istituti  non
utilizzino locali esterni alla scuola, per  i  quali  non  sia  stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle
prove di esame e  per  i  quali  non  siano  presenti  le  necessarie
garanzie di sicurezza. 
  7. Nel caso non risulti possibile  assegnare  i  candidati  esterni
agli istituti statali o paritari nel rispetto  del  vincolo  del  50%
degli esterni rispetto agli interni e del vincolo  dei  35  candidati
per classe, il Direttore Generale puo' costituire (nel  rispetto  del
vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni
con un numero maggiore di candidati  esterni  ovvero,  esclusivamente
presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli
candidati  esterni.  In  particolare,  presso  ciascuna   istituzione
scolastica   statale   potra'   essere   costituita   soltanto    una
classe/commissione di soli candidati esterni. 
  Una ulteriore classe/commissione di soli candidati  esterni  potra'
essere costituita -  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  -
esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e  disomogenea
diffusione sul territorio nazionale. 
  8. In particolare, nell'assegnazione delle  domande  dei  candidati
esterni, i Direttori Generali seguono la procedura di cui  alla  C.M.
n.85 del 13 ottobre 2010 (circolare che conferma le precedenti:  C.M.
n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata dalla C.M. n.  77  del  25
settembre 2008, e la C.M. n.85  del  15  ottobre  2009)  rispettando,
inizialmente,  l'ordine  delle  preferenze  espresse  dai   candidati
esterni a livello comunale. 
  Nel caso in cui non sia stato possibile  effettuare  l'assegnazione
agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il  medesimo
indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede,  ai  sensi
delle succitate circolari, alla ripartizione delle domande  su  altre
istituzioni scolastiche, statali o paritarie. 
  Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne'  agli
istituti richiesti ne' ad altri istituti dello  stesso  indirizzo  di
studi in ambito comunale ovvero  manchi  la  tipologia  richiesta,  i
Direttori Generali Regionali procedono ad  assegnare  le  domande  in
ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai  candidati
esterni ed il criterio della territorialita' di cui al decreto  legge
n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 
  Da ultimo, nell'impossibilita' di accogliere le domande  in  ambito
provinciale,  si  passa  all'ambito  regionale,  seguendo  la  stessa
procedura gia' utilizzata precedentemente. 
  Nell'ipotesi in cui  non  risulti  esistente  in  ambito  regionale
l'indirizzo di studi prescelto, il  Direttore  Generale  dell'Ufficio
Scolastico Regionale della  regione  di  residenza  del  candidato  -
acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la  domanda  ad
altro  Ufficio  Scolastico  Regionale  per  l'assegnazione  di  sede,
dandone comunicazione all'interessato. 
  9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari  presso  le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame. 
  10. Il candidato esterno che abbia necessita' di sostenere  l'esame
di Stato in un comune di regione diversa da  quella  della  residenza
anagrafica  dovra'  presentare  al  Direttore  Generale  dell'Ufficio
Scolastico della regione ove  ha  la  residenza  anagrafica  apposita
richiesta  con   unita   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, da cui risulti la situazione  personale  che  giustifica
l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale
di cui al decreto  legge  n.  147/2007,  convertito  dalla  legge  25
ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati  il  comune  e
l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame  (comprese  le
prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato
e' minorenne, la dichiarazione e'  resa  dall'esercente  la  potesta'
parentale. 
  Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte.  Nel  caso  di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al  candidato.  Nel
caso di valutazione  positiva,  il  Direttore  Generale  dell'Ufficio
Scolastico Regionale  comunica  l'autorizzazione  alla  effettuazione
degli  esami  fuori  regione  al  Direttore   Generale   dell'Ufficio
Scolastico della regione ove e' ubicata  la  localita'  indicata  dal
candidato, informandone l'interessato,  e  trasmettendo  la  relativa
domanda. Il  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale
ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione  della  domanda.
L'interessato e' informato dell'Istituto di assegnazione. 
  11.  Qualora  il  candidato  esterno,  per  situazioni   personali,
sopravvenute o gia' esistenti al momento  della  presentazione  della
domanda,  connotate   dal   carattere   dell'assoluta   gravita'   ed
eccezionalita', abbia necessita' di sostenere l'esame di Stato in  un
comune o provincia diversi da quelli della residenza  anagrafica,  ma
della  propria  regione,  dovra'  presentare  al  Direttore  Generale
dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  apposita  richiesta  con   unita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da  cui  risulti
la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo
previsto dal decreto legge n. 147/2007,  convertito  dalla  legge  25
ottobre 2007, n. 176,  di  sostenere  gli  esami  presso  istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di  residenza.
Nella richiesta sono individuati  il  comune  e  l'istituto  dove  il
candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo di studio prescelto. Se il  candidato  e'  minorenne,  la
dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' parentale. 
  Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte.  Nel  caso  di
valutazione negativa, ne sara' data comunicazione al candidato con la
precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso  di  valutazione
positiva, il Direttore  Generale  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale
assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria
regione di competenza,  trasmettendo,  contestualmente,  la  relativa
domanda e informandone l'interessato. 
  Il Capo dell'Istituto al quale e'  stata  assegnata  l'istanza,  ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
  13. Il Dirigente scolastico,  tenuto  conto  che  ad  ogni  singola
classe/commissione d'esame sono assegnati non  piu'  di  trentacinque
candidati (legge 11 gennaio 2007, n.1, art.1, capoverso art. 4  comma
2) verifica in primo luogo che,  con  l'accoglimento  di  domande  di
candidati esterni - assegnati all'Istituto  da  parte  del  Direttore
Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007
- non  venga  superato  il  limite  massimo,  previsto  dall'art.  1,
capoverso art. 4 comma 9, della legge citata n. 1/2007,  del  50  per
cento rispetto al numero dei candidati  interni  di  ciascuna  classe
terminale. 
  14. Il Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e' tenuto  a
verificare la completezza  e  la  regolarita'  delle  domande  e  dei
relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il
candidato a perfezionare la domanda.  Il  predetto  adempimento  deve
essere  effettuato  prima  della  formulazione  delle   proposte   di
configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico e'
tenuto a comunicare immediatamente al  Direttore  Generale  regionale
eventuali irregolarita' non sanabili riscontrate. 
  15. Indirizzi di studio a scarsa e  disomogenea  distribuzione  sul
territorio nazionale: 
    15.1. Qualora, per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  dello
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione  degli  stessi
sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in
eccedenza dei  candidati  esterni  ad  altri  istituti  dello  stesso
indirizzo del comune, della provincia o della  regione,  i  Direttori
Generali regionali dispongono che gli eventuali esami  preliminari  e
le prove dell'esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole
statali, anche  di  tipo  ed  ordine  diverso,  del  comune  o  della
provincia. 
    15.2 In  tale  situazione,  i  Direttori  Generali  degli  Uffici
Scolastici  Regionali  procedono  alla  configurazione  di   apposite
commissioni con soli candidati  esterni,  individuando  gli  istituti
statali in base: 
      alla piu' elevata coincidenza di classi di concorso di  docenti
anche di classi non terminali presenti  nell'istituto,  in  relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni; 
      alla maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle  classi
di concorso necessarie, anche appartenenti a  classi  non  terminali,
del medesimo istituto o di altri in ambito  provinciale.  Si  precisa
che presso ciascuna istituzione  scolastica  statale  possono  essere
istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni. 
  I  commissari  interni  sono  designati  dal  dirigente  scolastico
dell'istituto statale, al quale  sono  state  trasmesse  le  domande,
secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita'
di nomina, di  designazione  e  di  sostituzione  dei  componenti  le
commissioni d'esame, prioritariamente  utilizzando  i  docenti  delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto.  In  caso  di
assoluta necessita', il medesimo dirigente scolastico  designa  anche
personale incluso nelle  graduatorie  d'istituto  degli  aspiranti  a
supplenze. 
  Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale le materie per le quali non e'  stato  possibile
procedere  ad  alcuna  designazione  del  commissario   interno.   Il
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dovra'  reperire
i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente
per la prova scritta affidata a commissario interno. 
  Il Presidente e i commissari esterni sono  nominati  dal  Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. 
  Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico  al  quale  sono
state trasmesse le domande  procede  alla  costituzione  di  apposite
commissioni  d'esame,   composte   dai   docenti   delle   discipline
dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti  delle  materie  degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso  di  assoluta
necessita', il medesimo  dirigente  scolastico  puo'  nominare  anche
personale incluso nelle  graduatorie  d'istituto  degli  aspiranti  a
supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in  supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto
il  compenso  previsto  per  gli  esami  preliminari.  Il   Dirigente
scolastico comunica al  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Scolastico
Regionale le materie per le quali non e' stato possibile procedere ad
alcuna designazione. Quest'ultimo reperira' i commissari mancanti. 
  Le commissioni di esame preliminare sono presiedute  dal  Dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame. 
  Il  rilascio  di  certificazioni  rientra  nella   competenza   del
Dirigente  scolastico  dell'istituto  statale  presso  il   quale   i
candidati esterni hanno sostenuto l'esame, con l'avvertenza  che  sui
diplomi,  accanto  alla  denominazione  dell'istituto,  deve   essere
apposta la specifica «Solo sede d'esame». Resta fermo che il rilascio
del diploma compete al Presidente della commissione  ovvero,  su  sua
delega, al Dirigente scolastico. 
  ll  Direttore  Generale  dell'Ufficio  Scolastico   Regionale   da'
comunicazione agli interessati  dell'istituto  al  quale  sono  stati
assegnati. Al fine di valutare la congruita' dei programmi  di  esame
presentati dai candidati, l'Istituto  di  assegnazione  acquisisce  i
programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il
quale il candidato intende sostenere l'esame. 
  16. I candidati provenienti da uno stesso istituto  non  statale  e
non paritario o da corsi di  preparazione  comunque  denominati  sono
assegnati,  sempreche'  non  si  arrechi  pregiudizio  alla  corretta
organizzazione e al regolare svolgimento degli  esami,  possibilmente
allo stesso istituto, tenendo presente che i  candidati  esterni  che
abbiano  compiuto  la  loro  preparazione  in  scuole  o   corsi   di
preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie  che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi. 
  17. Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica: 
    17.1 - I Direttori Generali regionali valutano  le  richieste  di
effettuazione delle prove d'esame  fuori  dalla  sede  scolastica  di
candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o  comunque
impossibilitati a lasciare il proprio  domicilio  nel  periodo  degli
esami, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le  commissioni
a spostarsi anche fuori provincia o  regione.  In  tale  ipotesi,  le
prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 
    17.2 -  Per   i   candidati   che   hanno   frequentato   periodi
temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o
in luoghi di cura presso i quali  sostengono  le  prove  d'esame,  si
procede come di seguito: 
      a) nel caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata  pari  o
inferiore, con riferimento al numero dei giorni,  rispetto  a  quella
nella classe di appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli
insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di  provenienza
elementi di conoscenza in ordine al percorso  formativo  attuato  dai
predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di
appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009). 
      b) nel caso  in  cui  la  frequenza  dei  corsi  di  istruzione
funzionanti in  ospedali  o  in  luoghi  di  cura  abbia  una  durata
prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto  a  quella
nella classe di appartenenza,  i  docenti  che  hanno  impartito  gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di  ammissione,
previa intesa con la scuola di appartenenza, la  quale  fornisce  gli
elementi di valutazione eventualmente  elaborati  dai  docenti  della
classe di appartenenza (art.11, comma 2 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  122/2009).  Il  verbale  dello  scrutinio   e'
trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le  trascrizioni  dei
risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri. 
  Tanto nel caso in cui lo scrutinio  di  ammissione  sia  effettuato
dagli insegnanti che  hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura quanto nel caso in cui lo
scrutinio sia effettuato dal competente  consiglio  di  classe  della
scuola di appartenenza, il candidato  ricoverato  in  ospedale  o  in
luogo di cura e' assegnato alla competente  commissione  esaminatrice
costituita  nella  scuola  di  appartenenza.  I  Direttori   Generali
regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove  d'esame
presso gli ospedali o i luoghi di cura nei  quali  i  candidati  sono
ricoverati nel periodo degli esami, autorizzando,  ove  ne  ravvisino
l'opportunita', le commissioni a spostarsi anche  fuori  provincia  o
regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma,
nella sessione suppletiva. 
  18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede  di  esame  e'
individuata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico  Regionale
al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 
  19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono  i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. 
  20. Candidati esterni agli esami per l'indirizzo  di  Dirigente  di
comunita': 
      20.1- Presentazione delle domande - Gli interessati  presentano
domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico  della  regione
di  residenza,  con  indicazione,  in  ordine  preferenziale,   delle
istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per
le attivita' sociali,  con  lo  specifico  indirizzo  («Dirigente  di
comunita'»)  e  con  classi  terminali,  ubicato  nella  regione   di
residenza. 
      20.2 -  Modalita'  di  assegnazione  -  Il  Direttore  Generale
procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni
generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla  C.M.  n.  85
del  13  ottobre  2010  e  delle  precedenti,  CM  n.  90/2007,  come
modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e C.M. n. 85/2009,
osservando il limite  di  trentacinque  candidati  per  classe.  Puo'
costituire commissioni  di  soli  candidati  esterni,  ma  unicamente
presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni. 
      20.3 - Individuazione a livello provinciale dell'istituto  sede
d'esame - Nel caso di impossibilita'  di  assegnazione  di  tutte  le
domande a Istituto Tecnico per le Attivita'  Sociali  (ITAS)  con  lo
specifico indirizzo e con  classi  terminali,  indicato  o  meno  dai
candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno  o
piu' istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche: 
        1.  ITAS  con   lo   specifico   indirizzo   («Dirigenti   di
comunita'»), senza classi terminali; 
        2. ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre  che  risulti
ivi attivato altro corso di  ordinamento  o  sperimentale,  anche  se
privo di classi terminali; 
        3. altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico. 
  Per l'individuazione di altro istituto, di diverso  tipo  o  ordine
scolastico,  il  Direttore  Generale,  d'intesa  con   il   Dirigente
scolastico interessato, tiene presente: 
    la piu' elevata coincidenza di  classi  di  concorso  di  docenti
anche di classi non terminali presenti  nell'istituto,  in  relazione
all'indirizzo di esame dei candidati esterni; 
    la maggiore possibilita' di utilizzo di docenti delle  classi  di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non  terminali,  del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale  docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in  ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli
esami preliminari e per gli esami di Stato; 
    la materiale capienza dei locali. 
  Dopo avere cosi' individuato gli  istituti  statali  da  utilizzare
quale sede di  esame,  il  Direttore  Generale  costituisce  apposite
commissioni di soli  candidati  esterni,  ai  fini  sia  degli  esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto  del  limite  di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni
previste dalla legge. 
  Ai  candidati  e'  data  tempestiva  comunicazione  della  avvenuta
assegnazione. 
      20.4 - Programma d'esame  -  Per  i  candidati  esterni  presso
istituti con lo specifico indirizzo  di  dirigenti  di  comunita'  il
punto di riferimento per i  programmi  e'  costituito  dall'attivita'
didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento  del
15 maggio. 
  Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di
commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento  e'
individuata dal Dirigente scolastico. 
  Per i candidati esterni  che  sostengono,  invece,  l'esame  presso
istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello
specifico  indirizzo,  il  punto  di  riferimento  di  cui  sopra  e'
costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet:http://www.istruzione.it area tematica:  Esami  di  Stato  -
quadro normativo 1999/2000). 
        20.5 - Diplomi e certificazioni - Per i candidati esterni che
non sostengono l'esame di Stato  presso  un  ITAS  con  lo  specifico
indirizzo i  diplomi  e  le  relative  certificazioni,  accanto  alla
denominazione  dell'istituto,  recheranno  l'apposizione   specifica:
«Solo sede d'esame». 
  Resta fermo che i predetti diplomi devono  recare  la  dicitura  di
diploma di istituto tecnico per attivita' sociali - specializzazione:
dirigente di comunita. 
  21. Corsi ad indirizzo linguistico - I candidati  che  chiedono  di
sostenere gli esami di Stato  nei  licei  linguistici  presentano  la
domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico  della  regione
di residenza, indicando,  in  ordine  preferenziale,  le  istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare  le  domande,
nel rispetto  dei  commi  6  e  7  del  presente  articolo,  seguendo
inizialmente l'ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici
statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune  di
residenza. 
  Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi  prescelte
nel  comune  di  residenza,  il   Direttore   Generale   dell'Ufficio
Scolastico Regionale le assegna ad altri  licei  linguistici  ubicati
nel  comune  di  residenza.  In  caso  di  assenza  di  altri   licei
linguistici, ovvero in caso di assenza di  ricettivita'  negli  altri
licei linguistici del comune  di  residenza,  il  Direttore  Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune  di  residenza,
le domande ad  istituti  statali  o  paritari  ove  funzionino  corsi
sperimentali ad indirizzo linguistico. 
  Nel caso in cui cio' non sia possibile, l'assegnazione e'  disposta
ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza  di
altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettivita'  negli  altri  licei  linguistici  della  provincia,  il
Direttore Generale dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  procede  alla
assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti  statali
o  paritari  ove   funzionino   corsi   sperimentali   ad   indirizzo
linguistico. 
  Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle  domande
in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in  precedenza,  il
Direttore  Generale  assegna  le   domande   in   ambito   regionale,
preliminarmente presso licei  linguistici  e,  in  subordine,  presso
istituti statali o paritari in cui funzionino corsi  sperimentali  ad
indirizzo linguistico. 
  Nel caso di  assegnazione  ad  istituti  statali  o  paritari,  ove
funzionino indirizzi  sperimentali  linguistici,  i  candidati  hanno
facolta' di sostenere gli esami, comprese le prove  preliminari,  sui
programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su
quelli  dell'indirizzo   linguistico   attivato   nella   istituzione
scolastica sede di esami.