Art. 5
Presentazione delle domande
1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2010. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al
Direttore Generale della regione di residenza, deve essere stata
corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini
dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica .n. 445/2000, atta a comprovare il
possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione
all'esame di cui all'art. 3. La domanda dei predetti candidati
esterni deve essere stata corredata, altresi', della ricevuta del
pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica
di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di
scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata
entro il 31 maggio 2011.
3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere
prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute
entro il termine del 31 gennaio 2011. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive
dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime
condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare
domanda al Dirigente scolastico.
Si precisa, altresi', che il suddetto termine e' di natura
ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque, titolo a
sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di
scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2,
devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio
2011.
5. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2011; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.
6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del Dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame - cui e' stato assegnato dal Direttore
Generale il candidato esterno - che e' tenuto a verificare la
completezza e la regolarita' delle domande e dei relativi allegati.
Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a
perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere
effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione
delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico e' tenuto a
comunicare immediatamente al Direttore Generale regionale eventuali
irregolarita' non sanabili riscontrate.
7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della
Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2010.
8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni
scolastiche, nonche' i successivi adempimenti, sono disposti dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.