Art. 5 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda
di partecipazione agli  esami  di  Stato  entro  il  termine  del  30
novembre 2010. La  domanda  dei  candidati  esterni,  indirizzata  al
Direttore Generale della regione  di  residenza,  deve  essere  stata
corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento  utile  ai  fini
dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo,  di
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  .n.  445/2000,  atta  a  comprovare  il
possesso,  da  parte  del  candidato,  dei  requisiti  di  ammissione
all'esame di cui  all'art.  3.  La  domanda  dei  predetti  candidati
esterni deve essere stata corredata,  altresi',  della  ricevuta  del
pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all'art. 22. 
  2.  La  dichiarazione  relativa  alle  esperienze   di   formazione
professionale o lavorative, richieste ai candidati agli  esami  negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e  di  pratica
di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data  di
scadenza della presentazione delle domande, puo' essere  perfezionata
entro il 31 maggio 2011. 
  3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni  possono  essere
prese  in  considerazione  dai  Direttori   Generali   degli   Uffici
Scolastici Regionali, limitatamente a casi  di  gravi  e  documentati
motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che  siano  pervenute
entro il termine del 31 gennaio  2011.  I  Direttori  generali  degli
Uffici  Scolastici  Regionali  danno  immediata  comunicazione   agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda  e,  in  caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della
proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le  domande  tardive
dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle  medesime
condizioni, con l'avvertenza  che  questi  ultimi  devono  presentare
domanda al Dirigente scolastico. 
  Si  precisa,  altresi',  che  il  suddetto  termine  e'  di  natura
ordinatoria e  che  i  candidati  interni  hanno,comunque,  titolo  a
sostenere gli esami, sempre  che  siano  stati  ammessi  in  sede  di
scrutinio finale, secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. 
  4. Le domande dei candidati interni di cui  all'art.  2,  comma  2,
devono essere presentate al proprio  Istituto  entro  il  31  gennaio
2011. 
  5. Per gli alunni che abbiano cessato la  frequenza  delle  lezioni
dell'ultima classe dopo il 31  gennaio  e  prima  del  15  marzo,  il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 2011; cosi',
parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima. 
  6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati  esterni  dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del Dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame - cui e'  stato  assegnato  dal  Direttore
Generale il candidato  esterno  -  che  e'  tenuto  a  verificare  la
completezza e la regolarita' delle domande e dei  relativi  allegati.
Il Dirigente  scolastico,  ove  necessario,  invita  il  candidato  a
perfezionare  la  domanda.  Il  predetto  adempimento   deve   essere
effettuato prima della formulazione delle proposte di  configurazione
delle commissioni di esame.  Il  Dirigente  scolastico  e'  tenuto  a
comunicare immediatamente al Direttore Generale  regionale  eventuali
irregolarita' non sanabili riscontrate. 
  7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato  dei  candidati
detenuti devono essere presentate al  competente  Direttore  generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite del Direttore della
Casa Circondariale, con il nulla  osta  del  Direttore  medesimo.  Il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale puo' prendere in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2010. 
  8. L'assegnazione dei candidati suddetti alle  singole  istituzioni
scolastiche, nonche' i  successivi  adempimenti,  sono  disposti  dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.