Art. 6 
 
 
                  Documento del consiglio di classe 
 
  1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano,  entro
il 15 maggio, per  la  commissione  d'esame,  un  apposito  documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso. 
  2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli  spazi
e i tempi  del  percorso  formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di
valutazione adottati, gli obiettivi  raggiunti,  nonche'  ogni  altro
elemento che i consigli di classe  ritengano  significativo  ai  fini
dello svolgimento degli esami. 
  3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato  per
il corrente anno scolastico 2010/2011 quanto  previsto  dall'art.  8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.
87, il documento deve recare specifiche  indicazioni  sul  profilo  e
sulle competenze acquisite dagli allievi  con  riferimento  sia  alle
attivita' svolte nello scorso anno scolastico nell'ambito della terza
area  di  professionalizzazione,  sia   alle   esperienze,   condotte
nell'anno  scolastico  corrente,  in  alternanza  scuola-lavoro.   Le
commissioni d'esame terranno conto di tali attivita'  ed  esperienze,
ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e  capacita',  in
particolare  per  la  configurazione  della  terza  prova   e   nella
conduzione del colloquio. 
  Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all'art.  2,  comma
1,  lettera  e),  il  documento  del  consiglio   di   classe   fara'
riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi,  agli
spazi e ai tempi del percorso formativo,  nonche'  ai  criteri,  agli
strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai  fini
dell'accertamento  delle  conoscenze,  competenze  e  capacita',  con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il  documento
sara'   approntato   dal   consiglio   della   classe   dell'istituto
professionale a cui i candidati sono stati assegnati in  qualita'  di
candidati interni, sulla base della relazione documentata di  cui  al
citato art. 2, comma 1, lettera  e).  La  struttura  complessiva  del
documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati,  in
coerenza con il successivo comma 4, si distinguera' in  due,  o  piu'
sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni  in
cui si suddivide la classe-commissione. 
  4. Per le classi articolate e  per  i  corsi  destinati  ad  alunni
provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi  1  e  2  e'
integrato  con  le  relazioni  dei  docenti   dei   gruppi   in   cui
eventualmente si e' scomposta la  classe  o  dei  docenti  che  hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi. 
  5. Al documento  stesso  possono  essere  allegati  eventuali  atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative  realizzate  durante
l'anno  in   preparazione   dell'esame   di   Stato,   nonche'   alla
partecipazione attiva  e  responsabile  degli  alunni  ai  sensi  del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e  degli
studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica  n.  249
del 24/6/98, modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica
21-11-2007,n. 235. 
  6. Prima della elaborazione del testo definitivo del  documento,  i
consigli di classe  possono  consultare,  per  eventuali  proposte  e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
  7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto  e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia  interesse
puo' estrarne copia.