Art. 6
Documento del consiglio di classe
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro
il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento
relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche' ogni altro
elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini
dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, considerato per
il corrente anno scolastico 2010/2011 quanto previsto dall'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.
87, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e
sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento sia alle
attivita' svolte nello scorso anno scolastico nell'ambito della terza
area di professionalizzazione, sia alle esperienze, condotte
nell'anno scolastico corrente, in alternanza scuola-lavoro. Le
commissioni d'esame terranno conto di tali attivita' ed esperienze,
ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacita', in
particolare per la configurazione della terza prova e nella
conduzione del colloquio.
Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma
1, lettera e), il documento del consiglio di classe fara'
riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli
spazi e ai tempi del percorso formativo, nonche' ai criteri, agli
strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacita', con
specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento
sara' approntato dal consiglio della classe dell'istituto
professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualita' di
candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al
citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del
documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in
coerenza con il successivo comma 4, si distinguera' in due, o piu'
sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in
cui si suddivide la classe-commissione.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni
provenienti da piu' classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 e'
integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui
eventualmente si e' scomposta la classe o dei docenti che hanno
guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu' classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonche' alla
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli
studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249
del 24/6/98, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
21-11-2007,n. 235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e
osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento e' immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse
puo' estrarne copia.